Cassazione Civile, Ordinanza n. 24005/2021 del 06/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La controversia riguarda l’opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione relativa a un terreno sito nel territorio comunale. La Corte d’appello aveva accolto parzialmente l’opposizione proposta dagli eredi della originaria espropriata e aveva condannato il Comune a corrispondere una somma determinata in base alla consulenza tecnica d’ufficio, ritenendo il bene non legalmente edificabile ma suscettibile di utilizzazioni intermedie. Il Comune, con un solo motivo di ricorso per cassazione, ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 42 Cost. e degli artt. 32 e 40 del d.P.R. n. 327 del 2001, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel valutare il terreno come se avesse vocazione edificatoria, pur essendo pacificamente inedificabile, e che avesse quindi determinato una giusta indennità facendo riferimento a criteri non coerenti con la natura del fondo, con un valore ritenuto eccessivo rispetto alle caratteristiche del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte infondato e in parte inammissibile. Ha affermato che, in materia di espropriazione per pubblica utilità, l’indennità deve essere parametrata al valore venale del bene anche per i suoli inedificabili, dovendosi considerare le utilizzazioni intermedie tra agricola ed edificatoria assentite dalla normativa vigente. Ha quindi rilevato che la Corte d’appello si era attenuta a tali principi, avendo escluso la legale edificabilità dell’area, valorizzato la destinazione urbanistica vigente alla data del decreto di esproprio e utilizzato un criterio sintetico-comparativo che aveva già abbattuto il riferimento al valore edificatorio. Le censure del Comune, nella parte in cui contestavano il quantum concretamente attribuito, sono state reputate inammissibili perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze peritali. Il ricorso è stato pertanto rigettato; il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato. È stata invece esclusa la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per difetto di abuso del processo.
Norme richiamate
art. 42 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale della disciplina indennitaria in materia espropriativa.
Richiamato dal ricorrente per contestare i criteri di determinazione dell’indennità, ma la Corte ritiene corretta l’applicazione del valore venale anche ai suoli inedificabili.
Richiamato dal ricorrente per la stima del terreno espropriato; la Corte esclude la violazione perché il giudice di merito ha applicato il criterio del valore venale tenendo conto dell’utilizzabilità intermedia del bene.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Indicato come base per la trattazione in camera di consiglio.
Indicato come base per la trattazione in camera di consiglio.
La Corte esclude la condanna per responsabilità aggravata, non ravvisando abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per il collegamento con l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- In materia di espropriazione per pubblica utilità, l’indennità va commisurata al valore venale del bene e tale criterio opera non solo per i suoli edificabili, ma anche per quelli inedificabili, rispetto ai quali occorre considerare le possibili utilizzazioni intermedie tra agricola ed edificatoria consentite dalla normativa vigente.
- La mancanza di edificabilità legale non impedisce di attribuire al fondo un valore superiore a quello agricolo, se il bene presenti concrete possibilità di impiego diverse da quella edificatoria e tali utilizzazioni siano assentite o assentibili.
- La censura che miri a contestare il valore concretamente attribuito al bene, quando il giudice di merito abbia applicato correttamente i criteri legali e motivato la decisione sulla base di una consulenza tecnica, si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto e non è scrutinabile in sede di legittimità.
- La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone una condotta qualificabile come abuso del processo; non è sufficiente la sola soccombenza in una materia che presenti un margine di controversia.
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