Cassazione Civile, Ordinanza n. 24001/2021 del 06/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'attività svolta da una società concessionaria del servizio di distribuzione di energia elettrica votiva presso il cimitero comunale, la quale aveva domandato il pagamento di una somma per lavori, migliorie e innovazioni apportati all'impianto elettrico cimiteriale, in subordine a titolo di indebito arricchimento, oltre al rimborso del costo di sei trasformatori installati a spese dell'impresa. In appello la domanda era stata respinta; il mandatario della società disciolta ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi. Con i primi due ha denunciato violazione dei criteri di interpretazione contrattuale ex art. 1362 c.c., sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto compresi nell'oggetto della concessione anche gli interventi di abbassamento della tensione da 220 V a 24 V mediante trasformatori e la posa delle linee di distribuzione, delle cassette e dei tubi in pvc, interventi che, a suo dire, erano sopravvenuti per adeguamenti normativi e non prevedibili. Con il terzo motivo ha denunciato nullità della sentenza d'appello per avere la Corte territoriale fondato il rigetto della domanda di restituzione dell'impianto su ragioni diverse da quelle del primo giudice. Con gli ultimi tre motivi, ancora sulla restituzione dell'impianto aereo, ha reiterato la censura di errata interpretazione contrattuale, dedotto omesso esame del fatto decisivo relativo al difetto di legittimazione passiva del Comune e lamentato contraddittorietà della motivazione, assumendo che la Corte avesse da un lato ritenuto smontabile l'impianto da parte della concessionaria e dall'altro affermato che il materiale dell'impianto fisso appartenesse al Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure contro l'interpretazione del contratto fossero generiche e si risolvessero nella mera contrapposizione tra la lettura proposta dal ricorrente e quella accolta dal giudice di merito, senza specifico confronto con i canoni ermeneutici asseritamente violati. Ha inoltre osservato che la sentenza d'appello può sostituirsi integralmente a quella di primo grado anche con motivazione diversa, senza violare il contraddittorio se fonda la decisione su fatti già acquisiti. Quanto al vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., ha ribadito che esso riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni o argomentazioni, sicché la doglianza sul difetto di legittimazione passiva era inammissibile. Infine ha ritenuto non contraddittoria la motivazione della Corte territoriale sulla restituzione dell'impianto, avendo quest'ultima accertato che la concessionaria non aveva provveduto allo smontaggio al momento della consegna e che non era provato un ostacolo del Comune. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura sull'interpretazione del contratto richiede un confronto specifico con i canoni ermeneutici e con l'elemento semantico del testo contrattuale che si assume trascurato; non basta opporre una diversa lettura soggettiva.
L'accertamento della volontà delle parti è un'indagine di fatto riservata al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di interpretazione o per motivazione radicalmente inadeguata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio è configurabile solo se la censura individua specificamente la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e spiega come il giudice se ne sia discostato.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La diversa motivazione della sentenza d'appello rispetto a quella di primo grado non determina di per sé nullità, se la decisione confermativa si fonda su fatti già acquisiti e non introduce questioni nuove in violazione del contraddittorio.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, non l'omesso esame di questioni giuridiche, argomentazioni difensive o profili motivazionali.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto.
La decisione è stata assunta all'esito del procedimento camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
L'ulteriore importo è pari a quello previsto per il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che investe l'interpretazione di un contratto è necessario indicare in modo specifico quale canone ermeneutico sia stato violato e quale elemento testuale avrebbe imposto una lettura diversa; la mera contrapposizione tra interpretazioni alternative è inammissibile.
- L'accertamento della comune volontà delle parti è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della violazione dei criteri legali di interpretazione o di motivazione radicalmente inadeguata.
- La sentenza d'appello che confermi il dispositivo di primo grado può fondarsi su una motivazione totalmente diversa, purché utilizzi fatti già ritualmente acquisiti al processo; ciò non integra nullità né lesione del diritto di difesa.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e controverso, e non può essere esteso a questioni giuridiche, argomentazioni o deduzioni difensive.
- Una motivazione è censurabile per contraddittorietà solo se realmente incoerente rispetto al decisum; non basta prospettare una lettura diversa degli stessi fatti senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.
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