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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37551/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una serie di intimazioni di pagamento relative a tributi e carichi iscritti a ruolo per gli anni 1993-2002, tra cui IVA, IRPEF, IRAP, tasse automobilistiche, diritti annuali della camera di commercio e contributo sanitario nazionale europeo. Il contribuente aveva impugnato gli atti deducendo, in sostanza, vizi di notifica delle cartelle presupposte. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente. In appello, tuttavia, la Commissione regionale aveva accolto il gravame dell’agente della riscossione e rigettato l’appello incidentale del contribuente. Gli eredi del contribuente, nelle more deceduto, hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione dell’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 per avere il giudice d’appello valutato relate di notifica prodotte per la prima volta in secondo grado; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta irregolarità delle notifiche, eseguite a persona diversa dal destinatario; 3) violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. per avere applicato ai diritti annuali camerali la prescrizione decennale anziché quinquennale; 4) violazione dell’art. 5, comma 47, d.l. 953/1982 conv. in l. 53/1983 per avere applicato alle tasse automobilistiche il termine decennale, anziché il termine triennale previsto dalla disciplina speciale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo legittima la produzione documentale in appello nel processo tributario e insussistente il vizio di omessa pronuncia, perché la CTR aveva comunque deciso in senso incompatibile con la censura. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, affermando che i diritti annuali della camera di commercio sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., e che le tasse automobilistiche si prescrivono nel termine triennale previsto dalla disciplina speciale, non potendo applicarsi il termine decennale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà riesaminare la vicenda attenendosi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel giudizio tributario d'appello le parti possono produrre nuovi documenti; la produzione è consentita anche se i documenti non sono stati prodotti o lo sono stati irritualmente in primo grado, purché nel rispetto dei termini processuali.

  • art. 32, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La produzione documentale in secondo grado deve comunque avvenire nel termine di venti giorni liberi prima dell'udienza, applicabile anche in appello per richiamo delle norme del primo grado.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel giudizio di appello tributario opera il rinvio alle norme del giudizio di primo grado per quanto compatibili, compresi i termini per il deposito dei documenti.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le difese dell'agente della riscossione che si limitano a contestare la dedotta irregolarità della notifica senza introdurre nuovi elementi di indagine non integrano un nuovo tema di indagine vietato in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di appello decide con una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda o la censura, pur senza affrontarla espressamente in modo analitico.

  • art. 2946 c.c.

    È esclusa la sua applicazione ai diritti annuali della camera di commercio, che non sono soggetti a prescrizione decennale ma al termine breve quinquennale.

  • art. 2948, primo comma, n. 4, c.c.

    Si applica alle prestazioni periodiche o di durata; i diritti annuali camerali, per la loro natura periodica, rientrano in tale previsione e si prescrivono in cinque anni.

  • art. 5, comma 47, d.l. 28 febbraio 1982, n. 953, conv. in l. 28 febbraio 1983, n. 53

    L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive nel terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

  • art. 5, comma 51, d.l. 28 febbraio 1982, n. 953, conv. in l. 28 febbraio 1983, n. 53

    È la disposizione richiamata nel testo per la disciplina della prescrizione delle tasse automobilistiche, da applicare in modo speciale rispetto al termine ordinario.

  • art. 2953 c.c.

    Non può essere applicato per trasformare in decennale la prescrizione di una pretesa fondata su atto amministrativo definitivo per mancata impugnazione; il termine decennale opera solo quando il titolo sia una sentenza passata in giudicato.

  • art. 375, primo comma, nn. 1-5, c.p.c.

    Richiamato solo per giustificare la rimessione della causa alla pubblica udienza, a fronte di questioni non definibili in sede camerale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario di appello la produzione di nuovi documenti è consentita alle parti, anche se i documenti erano già disponibili o non erano stati prodotti in primo grado, purché il deposito avvenga nei termini processuali previsti; non opera la preclusione propria del rito civile ordinario.
  • Il giudice d'appello, ove fondi la decisione su una ricostruzione giuridica incompatibile con la censura proposta, non incorre nel vizio di omessa pronuncia anche se non esamina la doglianza con formula espressa.
  • I diritti annuali o comunque periodici con causa debendi continuativa si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., quando la prestazione presenta autonomia per ciascun periodo e non richiede il riesame dei presupposti per ogni annualità.
  • Per le tasse automobilistiche trova applicazione la disciplina speciale di prescrizione triennale, con decorrenza dal termine previsto per il pagamento; non è consentito applicare automaticamente il termine decennale ordinario.
  • Il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. non può essere esteso a pretese fondate su atti amministrativi divenuti definitivi per mancata impugnazione, poiché tale effetto presuppone un titolo giudiziale passato in giudicato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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