Cassazione Penale, Sentenza n. 10355/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti (parti civili) hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, pur rilevando la prescrizione del reato, era entrata nel merito assolvendo l'imputata perché il fatto non sussiste e revocando le statuizioni civili. Denunciano violazioni di norme costituzionali e processuali (tra cui presunta violazione del diritto al contraddittorio e disparità di trattamento rispetto alla situazione dell'imputato che rinuncia alla prescrizione), carenze nel provvedimento presidenziale che aveva limitato le deduzioni alle questioni civilistiche, e una motivazione gravemente lacunosa e contraddittoria nella valutazione delle prove (in particolare omissione o svalutazione delle dichiarazioni ammettenti ed altri elementi di riscontro già ritenuti rilevanti in primo grado). Chiedevano l'annullamento delle statuizioni che avevano escluso la responsabilità civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi in parte ritenendo fondati i motivi relativi alla carenza motivazionale dell'appello in ordine all'esclusione della responsabilità civile. Ha rilevato che la corte d'appello, chiamata a decidere sugli effetti civili, ha fornito argomentazioni gravemente lacunose, illogiche e contraddittorie, trascurando significative risultanze probatorie (comprese le dichiarazioni ritenute "confessione stragiudiziale"). Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Le ulteriori censure sono state ritenute assorbite. La pronuncia sulla regolamentazione delle spese di legittimità è rinviata alla decisione che definirà il giudizio nel merito.
Norme richiamate
Aggravanti richiamate nella sentenza di primo grado per determinare il trattamento sanzionatorio; citate a contesto fattuale della condanna originaria.
Richiamato dalla corte d'appello nel valutare gli effetti della prescrizione sulle statuizioni civili; la Cassazione osserva che, comunque, la decisione sui profili civili richiede motivazione adeguata.
Norma su assoluzione per non aver commesso il fatto o per insufficienza di prove; la corte d'appello aveva pronunciato assoluzione ex art. 530 comma 2, ma la Cassazione ha censurato la motivazione che ha portato a tale conclusione quanto agli effetti civili.
Richiamato dai ricorrenti nella censura di violazione; la menzione si inserisce nel quadro delle doglianze di illegittima valutazione e disparità di trattamento, come presunta violazione di norme penali/penali e processuali.
artt. 70 e 111 Cost.
Citate dai ricorrenti come garanzie costituzionali (diritto di difesa, giusto processo) che, secondo i ricorrenti, sarebbero state violate dal limitato contraddittorio e dalla valutazione in sede d'appello.
Richiamato in relazione alla possibilità per la parte civile di sollecitare approfondimenti istruttori; i ricorrenti sostengono che il provvedimento che aveva limitato le deduzioni ha precluso tale possibilità.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e motivazione insufficiente/contraddittoria); i ricorrenti hanno fondato i loro ricorsi su tali lettere e la Cassazione ha dato rilievo ai vizi motivazionali.
Richiamati nella censura concernente la valutazione della prova e i criteri di giudizio; i ricorrenti contestavano una errata valutazione probatoria da parte della corte d'appello.
Norme civili sul valore della prova e sulla decisione del giudice; richiamate a sostegno della tesi che la decisione sulle conseguenze civili richiede corretta valutazione probatoria.
art. 541 comma 1 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla Cassazione per demandare la regolazione delle spese di legittimità alla pronuncia che definirà il giudizio nel merito.
Massime di principio
- Una corte d'appello che modifica le statuizioni civili deve fornire una motivazione completa, logica e coerente: l'annullamento o la revoca delle statuizioni civili non può fondarsi su valutazioni sommarie o contraddittorie delle prove già acquisite in primo grado.
- La prescrizione penale non esclude automaticamente la possibilità di valutare le pretese civili; tuttavia, qualsiasi decisione sui profili civili richiede un pieno e motivato esame delle risultanze probatorie e il rispetto del contraddittorio delle parti civili.
- Se il giudice limitando le questioni da esaminare preclude il pieno contraddittorio (per es. impedendo alle parti civili di richiedere approfondimenti istruttori), la parte civile può impugnare per vizio procedurale e per violazione del diritto di difesa.
- Le ammissioni o dichiarazioni extragiudiziali che sono state qualificate come "confessione" devono essere valutate nel contesto probatorio complessivo e, se corroborate, non possono essere semplicemente scartate senza adeguata motivazione.
- In sede di cassazione il ricorso fondato su motivazione insufficiente o contraddittoria (art. 606 c.p.p.) può portare all'annullamento limitato agli effetti civilistici e al rinvio per un nuovo giudizio che riscontri e colmi le lacune indicate.
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