Cassazione Penale, Sentenza n. 28373/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Palmi che lo aveva giudicato responsabile del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n.286 (ingresso e soggiorno irregolare) e condannato a euro 3.000 di ammenda (pena sospesa). Il ricorso deduceva: (1) violazione del principio del ne bis in idem (Prot. 7 CEDU e norme UE) sostenendo che il decreto amministrativo di espulsione notificato il 27/05/2019 costituisce una sanzione «sostanzialmente penale» e quindi l'ulteriore procedimento penale configurerebbe un doppio giudizio per lo stesso fatto; sollevava inoltre questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p.; (2) omissione di applicazione diretta dell'art. 50 Carta dei diritti fondamentali UE e disapplicazione in mitius dell'art. 10-bis; (3) vizio di motivazione e mancata applicazione dell'art. 49 CDFUE per adeguare il trattamento sanzionatorio alla proporzionalità; (4) violazione dell'art. 157 c.p. (prescrizione) rilevando che una corretta qualificazione avrebbe dovuto condurre alla prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: (a) l'espulsione amministrativa ex art. 13, comma 2, lett. b) d.lgs. 286/1998 non sia «sostanzialmente penale» alla luce dei criteri Engel e della giurisprudenza della Corte EDU (tra cui la sentenza Grande Camera A. e B. c. Norvegia, 15/11/2016), avendo finalità preventive/di controllo dei flussi migratori e non punitive sovrapponibili alla pena; (b) non sussiste quindi violazione del ne bis in idem convenzionale e la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. è manifestamente infondata; (c) non va applicato l'art. 50 CDFUE nel senso invocato dalla difesa perché non è stata accertata la violazione del divieto di doppia punizione; (d) la pena inflitta dal Tribunale (ammenda al minimo con attenuanti e sospensione condizionale) non risulta sproporzionata anche cumulata con l'espulsione amministrativa; (e) la doglianza sulla prescrizione è infondata in quanto, per la fattispecie e secondo la giurisprudenza della Corte, non si applica il termine abbreviato invocato dalla difesa e la prescrizione non era ancora maturata. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e sono state disposte le conseguenze di rito (compensi e spese come da art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico immigrazione), art.10-bis
Disciplina il reato di ingresso e soggiorno illegale; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie penale e non disapplicata alla luce delle norme convenzionali/UE invocate dal ricorrente.
d.lgs. 25 luglio 1998, n.286, art.13, comma 2, lett. b)
Prevede l'espulsione amministrativa per lo straniero che si trattiene senza permesso; la Corte ha ritenuto che tale provvedimento abbia natura amministrativa e preventiva, non sostanzialmente penale.
d.lgs. 25 luglio 1998, n.286, art.16, comma 1
Consente al giudice penale di sostituire la pena con l'espulsione in presenza di determinate condizioni; la distinzione tra espulsione amministrativa e espulsione come pena sostitutiva è stata sottolineata dalla Corte.
Protocollo n. 7 CEDU, art. 4, par. 1
"nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato"
Principio del ne bis in idem; la Corte ha applicato i criteri della Corte EDU (Engel e A. e B.) per verificare se l'espulsione fosse sanzione penalmente rilevante: ha concluso che nel caso concreto non opera il divieto perché l'espulsione amministrativa non è sostanzialmente penale.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art.50
Riconosce il diritto a non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso reato; la Corte ha ritenuto la norma non direttamente applicabile per escludere la sanzione penale nel caso concreto, non essendo dimostrata la natura penale dell'espulsione.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art.49
Principio di proporzionalità nella determinazione delle pene; la Corte ha ritenuto che il giudice a quo abbia applicato una pena proporzionata e che non vi fosse necessità di disapplicazione dell'art.10-bis.
codice di procedura penale, art.649
Norma invocata in relazione al ne bis in idem e alla possibile incompatibilità con il diritto convenzionale/UE; la Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente.
codice penale, art.157, quinto comma
Termini di prescrizione per talune fattispecie; la Corte ha valutato che, secondo la giurisprudenza consolidata, nel caso non risultava matura la prescrizione invocata dalla difesa.
Equiparazione delle sanzioni paradetentive alle pene detentive; citata in relazione alla questione della prescrizione ma la Corte ha ritenuto comunque irrilevante ai fini della maturazione della prescrizione nel caso concreto.
Giurisprudenza CEDU: Grande Camera, A. e B. c. Norvegia, 15/11/2016
Criteri (Engel + A. e B.) che consentono agli Stati di adottare risposte giuridiche complementari purché non determinino un onere eccessivo; utilizzata dalla Corte per stabilire che l'espulsione amministrativa e il procedimento penale possono coesistere se sussiste un nesso sostanziale e temporale e se è garantita proporzionalità.
Giurisprudenza CEDU: Gurguchiani c. Spagna; Maouni c. Francia
Casi citati dalla Corte per distinguere situazioni in cui l'espulsione è stata ritenuta sanzione di natura penale (es. applicata in sostituzione retroattiva di pena) rispetto a quelle in cui è considerata misura preventiva/complementare.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. sez. 5 n.5679/2018, sez.3 n.2245/2021)
Orientamenti interni che recepiscono i criteri della CEDU circa il doppio binario sanzionatorio e la necessità di verificare il nesso sostanziale e temporale e la proporzionalità delle sanzioni cumulative.
Massime di principio
- L'espulsione amministrativa prevista per il soggiorno irregolare non è automaticamente una sanzione penalmente rilevante: va valutata "in concreto" alla luce dei criteri Engel e della giurisprudenza CEDU (scopo, gravità, prevedibilità, rapporto temporale e materiale con il procedimento penale).
- Il divieto del ne bis in idem (Protocollo n.7 CEDU e art.50 CDFUE) non impedisce in assoluto la coesistenza di un procedimento amministrativo e di uno penale per lo stesso fatto se le misure sono complementari e formano un sistema coerente, purché non risultino sproporzionate o eccessivamente gravose per l'interessato.
- Quando l'espulsione amministrativa ha finalità preventive/di controllo dei flussi migratori e non sostituisce né retroagisce per aggravare una pena penale, è meno probabile che venga qualificata come «pena» ai fini del divieto di doppia punizione.
- Il giudice nazionale deve sempre verificare il nesso sostanziale e temporale tra i procedimenti, la prevedibilità del doppio giudizio, l'evitare duplicazioni probatorie e la proporzione complessiva delle sanzioni; se manca questo nesso il ne bis in idem può essere invocato con successo.
- Le norme della Carta UE (art.49 e art.50) possono essere invocate ma non determinano automaticamente la disapplicazione di norme penali nazionali: è necessaria una valutazione concreta della natura e degli effetti delle misure già adottate.
- Le questioni relative alla prescrizione richiedono attenta qualificazione della natura delle sanzioni e richiamo alla giurisprudenza interna sulla durata dei termini: non sempre la qualificazione come misura «paradetentiva» accorcia i termini di prescrizione invocati dalla difesa.
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