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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27042/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da lavori edilizi eseguiti ai piani superiori di un immobile che avrebbero compromesso la staticità del piano inferiore, rendendolo inutilizzabile. Le parti avevano poi concluso un accordo transattivo con cui gli esecutori dei lavori si impegnavano a effettuare opere di messa in sicurezza, con previsione di una penale in caso di inadempimento. Il proprietario del piano inferiore ha chiesto in giudizio l’adempimento dell’accordo e il risarcimento del danno da mancato godimento del bene. Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo incompatibile la richiesta cumulativa di adempimento e penale ex art. 1383 c.c. La Corte d’appello ha invece ritenuto che l’inadempimento dell’accordo avesse causato l’impossibilità di utilizzare l’immobile e ha riconosciuto il danno. I ricorrenti principali hanno dedotto: violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per asserita pronuncia oltre il domandato, sostenendo che il danno sarebbe stato chiesto solo per il ritardo nell’esecuzione dei lavori e non per il ritardo nella consegna delle chiavi; omesso esame del fatto che la mancata consegna delle chiavi era dipesa dal rifiuto del proprietario; violazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2043 e 2697 c.c. per mancanza di prova del danno da perdita di occasioni locative; violazione degli artt. 101 e 111 c.p.c. perché la quantificazione sarebbe stata introdotta solo con memoria di replica; violazione delle norme sul risarcimento perché il danneggiato sarebbe stato proprietario solo pro quota. Il ricorrente incidentale ha a sua volta dedotto omesso esame sul periodo di decorrenza del danno, violazione dell’art. 1383 c.c. per la ritenuta non cumulabilità tra domanda di adempimento e penale, e violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c. per l’asserita mancata risposta sulla tardività dell’istanza di verificazione di una scrittura disconosciuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che la domanda risarcitoria fosse una sola, cioè quella per il mancato godimento dell’immobile, e che la consegna delle chiavi fosse solo strumentale; ha escluso l’omesso esame del rifiuto di ricevere le chiavi, osservando che la Corte d’appello aveva esaminato la questione e l’aveva rigettata; ha giudicato infondato il motivo sul danno, affermando che il pregiudizio poteva desumersi presuntivamente dall’inagibilità assoluta del locale e dal ritardo nella sua disponibilità, con liquidazione parametrata alla perdita del canone locativo; ha escluso che vi fosse una nuova domanda inammissibile nella quantificazione; ha ritenuto infondata la doglianza sulla titolarità pro quota, perché la Corte d’appello aveva accertato una donazione dell’intero immobile non specificamente censurata. Quanto al ricorso incidentale, ha ritenuto infondate o inammissibili le censure perché la domanda risarcitoria era correttamente limitata fino al momento in cui il bene era stato riacquistato nel godimento, perché la censura sull’art. 1383 c.c. non riportava la clausola e non attaccava la ratio della decisione, e perché il motivo sulla verificazione era oscuro e privo di specifica indicazione della decisività della censura. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1383 c.c.

    la Corte ha escluso che la regola sul divieto di cumulo tra adempimento e penale fosse applicabile alla fattispecie, rilevando che la clausola risultava pattuita per l'inadempimento e comunque la censura non era autosufficiente

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è stata pronuncia ultra o extra petita, poiché la domanda risarcitoria era unica e riguardava il mancato godimento del bene

  • art. 345 c.p.c.

    la deduzione relativa al danno non integrava domanda nuova tardiva

  • art. 1218 c.c.

    richiamato tra le norme sulla responsabilità da inadempimento, ma il danno è stato ritenuto sussistente sulla base dell'inadempimento agli obblighi assunti

  • art. 1223 c.c.

    il danno risarcibile è stato ricondotto al pregiudizio da mancato godimento dell'immobile

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa è stata considerata compatibile con la prova presuntiva del danno

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dai ricorrenti, ma la Corte ha valorizzato la sussistenza del danno da mancato godimento in relazione all'inadempimento accertato

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ha ritenuto sufficiente la dimostrazione dell'inagibilità e del ritardo nella disponibilità del bene a fondare il danno

  • art. 101 c.p.c.

    non è stata ravvisata alcuna lesione del contraddittorio nella quantificazione del danno

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta irregolarità della quantificazione del danno, esclusa dalla Corte

  • art. 214 c.p.c.

    il motivo sulla tardività dell'istanza di verificazione è stato ritenuto non chiaramente pertinente e privo di autosufficienza

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato unitamente all'art. 214 c.p.c. in tema di disconoscimento e verificazione della scrittura

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    citato nel dispositivo per il regime del contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato per l'integrazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Quando una domanda risarcitoria è fondata sul mancato godimento di un immobile reso inutilizzabile dall'inadempimento, la strumentalità di singoli adempimenti esecutivi, come la consegna delle chiavi, non consente di scindere artificiosamente il petitum in più domande autonome.
  • Il danno da indisponibilità temporanea di un bene immobile può essere desunto in via presuntiva dalla situazione di inagibilità e dal ritardo nel ripristino del godimento, senza necessità di provare puntualmente specifiche occasioni di lucro perse.
  • Ai fini della liquidazione del danno da mancato godimento, è legittimo assumere quale parametro di stima il canone locativo normalmente ritraibile dal bene, se tale criterio sia coerente con la natura del pregiudizio allegato.
  • Non vi è pronuncia ultra petita quando il giudice attribuisce il risarcimento richiesto per il pregiudizio da mancato godimento, anche se l'attore abbia descritto vicende esecutive diverse come elementi strumentali della medesima pretesa.
  • La censura di omesso esame è inammissibile quando il fatto storico dedotto risulti comunque esaminato dal giudice di merito, ancorché con esito sfavorevole alla parte ricorrente.
  • Le doglianze in cassazione sulla violazione del divieto di cumulo tra adempimento e penale richiedono l'analitica riproduzione della clausola contrattuale e un effettivo confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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