Cassazione Civile, Ordinanza n. 12610/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da una verifica della Guardia di Finanza nei confronti di una società a responsabilità limitata operante nel settore immobiliare, di cui il ricorrente era socio insieme ad altro soggetto e alla coniuge del ricorrente, in comunione legale dei beni. Dall'esame dei conti bancari furono rilevate operazioni di compravendita immobiliare e profitti confluiti nei conti personali dei soggetti coinvolti; l'Ufficio ritenne quindi esistente una società di fatto tra loro, con conseguente accertamento di reddito d'impresa e recupero di imposte dirette, IRAP e IVA. In primo grado le parti raggiunsero un accordo sulle imposte dirette, ma non sulla pretesa relativa alla società di fatto e all'IVA, sicché la CTP confermò l'atto; la CTR respinse l'appello ritenendo provata l'esistenza del vincolo societario, la debenza dell'IVA e l'infondatezza della dedotta compensazione con l'imposta di registro già pagata dall'acquirente dell'immobile. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 5 d.P.R. 917/1986, degli artt. 2082, 2247 e 2697 c.c., per avere la CTR riconosciuto una società di fatto e qualificato come reddito d'impresa il ricavato della vendita di un bene personale; 2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere desunto la società di fatto senza indizi gravi, precisi e concordanti; 3) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione contraddittoria, per la ritenuta inerenza dei costi ai fini delle imposte dirette ma non ai fini IVA; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, avendo il giudice interpretato come domanda di compensazione quella che sarebbe stata solo deduzione di duplicazione d'imposta.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i quattro motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio, in via preliminare, la mancanza del litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti asseritamente partecipi della società di fatto. Poiché la decisione impugnata si fondava sul riconoscimento di una società di fatto e la controversia riguardava un rapporto inscindibile tra più soggetti, la mancata partecipazione di tutti i soci ha determinato la nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile in ogni stato e grado. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e la causa rinviata al giudice di primo grado, affinché integri il contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/1992 e rinnovi il giudizio. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione del reddito e la riferibilità del regime di trasparenza, ma non esaminato nel merito dalla Corte per la definizione in rito
richiamati dal ricorrente per negare i presupposti della società di fatto; la Corte non si pronuncia nel merito per il rilievo preliminare di rito
richiamato dal ricorrente per censurare la ripartizione dell'onere della prova; non oggetto di scrutinio di merito
richiamati per contestare l'utilizzo delle presunzioni semplici nella prova della società di fatto; la Corte non li applica nel merito
indicata quale norma di riferimento dei motivi di ricorso per cassazione
richiamato per dedotta ultrapetizione, ma il motivo resta assorbito dalla declaratoria di nullità processuale
richiamato nella fase della proposta di definizione accelerata
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
norma applicata per disporre l'integrazione del contraddittorio nel processo tributario quando siano necessari tutti i litisconsorti
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
norma applicata per disporre l'integrazione del contraddittorio nel processo tributario quando siano necessari tutti i litisconsorti
Massime di principio
- La controversia tributaria avente a oggetto l'accertamento della esistenza di una società di fatto, quale presupposto impositivo, richiede la partecipazione di tutti i soggetti asseritamente partecipi del rapporto, trattandosi di situazione giuridica inscindibile.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci determina nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
- Quando il processo sia viziato da litisconsorzio necessario pretermesso, la Corte può cassare la sentenza impugnata senza esaminare i motivi di merito, rimettendo la causa al primo giudice per la rinnovazione del giudizio.
- In materia di accertamenti fondati su fatti comuni rilevanti ai fini di più imposte, l'esigenza del simultaneus processus può imporsi in presenza di una situazione strutturalmente inscindibile tra i soggetti coinvolti e l'oggetto dell'accertamento.
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