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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18228/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) erronea applicazione dell'art. 612 c.p. e vizi di motivazione relativamente all'addebito di minaccia (la frase riferita nell'atto di denuncia era la comunicazione del possesso di una pistola, mentre in sentenza si è ritenuta la minaccia «Tu non sai chi sono io, ti sparo alle gambe»); 2) erronea applicazione degli artt. 56, 624, 625 c.p. sostenendo che il furto fosse solo tentativo poiché l'azione si sarebbe svolta sotto l'osservazione della persona offesa; 3) inosservanza dell'art. 597, comma 4, c.p.p.: dopo aver dichiarato estinto per prescrizione il reato di porto ingiustificato di un coltello la Corte d'appello non ha ridotto la pena complessiva; 4) inosservanza dell'art. 62-bis c.p. e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la qualificazione della condotta come minaccia sulla base delle dichiarazioni del teste e del contesto (disponibilità dell'arma) e aveva correttamente valutato che il furto si era consumato mentre il veicolo era parcheggiato, fuori dalla diretta vigilanza del proprietario. Il terzo motivo è stato accolto: la Corte ha rilevato un errore nella determinazione della pena di base (mancata applicazione della pena pecuniaria per il furto da parte del giudice di primo grado) e che la Corte d'appello non ha dato adeguata motivazione circa l'affermazione che tale pena pecuniaria fosse stata applicata nella sua ipotesi attenuata; perciò la sentenza è stata annullata limitatamente alla determinazione dell'aumento per la continuazione e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo esame su quel punto. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: la conferma del diniego delle attenuanti generiche è stata considerata congruamente motivata richiamando i precedenti penali dell'imputato. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    La minaccia è stata ritenuta sussistente dalla Corte d'appello valutando non solo la denuncia ma anche la testimonianza del presente testimone e la valenza intimidatoria del riferire il possesso di un'arma; la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione di merito.

  • artt. 56, 624, 625 cod. pen.

    Sulla natura consumata del furto la Corte d'appello ha valutato fattualmente che la sottrazione è avvenuta con il veicolo parcheggiato, fuori dalla sfera di sorveglianza del proprietario, e dunque non si è in presenza di mero tentativo; la Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure che riproponevano argomentazioni già rigettate in appello.

  • art. 597, comma 4, cod. proc. pen.

    La norma è richiamata nel contesto delle regole di determinazione della pena: la Corte ha accolto il motivo che denunciava incongruenza nella determinazione della pena complessiva dopo la declaratoria di estinzione per prescrizione di un reato, evidenziando l'errore del giudice di primo grado nell'omissione della pena pecuniaria prevista per il furto.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Relativa alle circostanze attenuanti generiche: la Corte territoriale ha motivato il diniego richiamando i precedenti penali dell'imputato; la Cassazione ha ritenuto sufficiente tale motivazione, richiamando il principio per cui il giudice non è obbligato a valutare tutti gli elementi favorevoli purché indichi quelli decisivi.

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    Richiamata in relazione alla sanzione prevista per il reato di porto di arma: la norma commina, tra l'altro, pena detentiva e pena pecuniaria; la corretta applicazione delle pene pecuniarie è rilevante ai fini della determinazione della pena per continuazione.

  • art. 23, comma 8, DL 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176)

    Norma procedurale richiamata in relazione alla mancata richiesta di discussione orale e alla requisitoria scritta; la causa è stata decisa sulla base degli atti e delle memorie scritte.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per i limiti di impugnazione e per la delimitazione dei motivi dedotti in cassazione.

Massime di principio

  • Per la configurazione del reato di minaccia non è decisiva solo la formulazione sintetica della denuncia: la valutazione tiene conto dell'insieme probatorio, comprese testimonianze che dimostrino la valenza intimidatrice del contesto (es. riferire il possesso immediato di un'arma).
  • Sul punto tra tentativo e furto consumato rileva la situazione concreta al momento della sottrazione: se la cosa è stata sottratta mentre il veicolo era parcheggiato e non sotto la diretta vigilanza del proprietario, la condotta può essere considerata consumata.
  • Se una fattispecie viene dichiarata estinta per prescrizione, la Corte deve rideterminare la pena complessiva (anche in ragione della continuazione): tuttavia, se nel giudizio di primo grado è stata omessa l'applicazione di prescrittive pene (per esempio la pena pecuniaria prevista per un reato), tale omissione può incidere sulla possibilità di operare automaticamente la riduzione, e l'errore di determinazione della pena deve essere rettificato con motivazione adeguata.
  • Il giudice che nega le circostanze attenuanti generiche non è tenuto a esaminare e motivare ogni singolo elemento favorevole; è sufficiente che indichi gli elementi ritenuti decisivi (per esempio precedenti penali) che giustificano il diniego.
  • In Cassazione le censure devono offrire una correlazione specifica e argomentata tra le critiche mosse e i passaggi motivazionali della sentenza impugnata: deduzioni meramente fattuali o reiterative di questioni già esaminate in appello sono spesso dichiarate inammissibili.
  • Proceduralmente, se le parti non richiedono la discussione orale e la materia è regolata da disposizioni transitorie (es. art. 23 DL 137/2020), la decisione può essere assunta sulla base delle memorie scritte e della requisitoria scritta del procuratore generale.

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