Cassazione Civile, Ordinanza n. 28303/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un socio di una società di capitali a ristretta base partecipativa aveva ricevuto un avviso di accertamento personale, emesso in conseguenza di un accertamento definitivo nei confronti della società per maggior reddito non contabilizzato relativo all’anno d’imposta 2014. Il contribuente aveva contestato la pretesa sostenendo di aver ceduto le quote prima dell’approvazione del bilancio 2014, di non aver mai gestito l’attività sociale, di essere stato solo un socio finanziatore e di avere rapporti conflittuali con l’altro socio. I giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente, ritenendo decisiva la cessione delle quote avvenuta prima dell’approvazione del bilancio. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 38, comma 3, e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 e falsa applicazione degli artt. 2433 e 2478-bis c.c., sostenendo che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non riguarda la formale distribuzione di utili risultanti da bilancio, ma l’appropriazione diretta e extracontabile dei maggiori utili occultati; perciò era irrilevante la circostanza che il socio fosse uscito dalla compagine prima dell’approvazione del bilancio. Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, richiamando l’asserita mancata prova di complicità tra i soci e la sua totale estraneità alla gestione societaria.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate nei limiti della motivazione e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito. Ha ritenuto che la decisione di appello non si sia conformata ai principi in materia di presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa, perché ha fondato l’esito solo sulla cessione delle quote prima dell’approvazione del bilancio, senza verificare in concreto se il socio fosse assolutamente estraneo alla gestione e alla vita societaria nel periodo precedente alla fuoriuscita, né se vi fossero elementi probatori idonei a escludere il suo contributo volontario all’andamento societario. Il giudice di rinvio dovrà quindi accertare in fatto, alla luce dei principi richiamati, se la presunzione sia superata dalla prova dell’estraneità assoluta del socio alla gestione o da altri elementi che ne escludano l’attribuzione dei maggiori utili.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nella sentenza impugnata.
art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
È richiamato come base della pretesa impositiva e della presunzione di attribuzione ai soci dei maggiori redditi accertati.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
È richiamato come disposizione applicata nell'accertamento a carico della società e riflessa sull'accertamento del socio.
È evocato nella censura di falsa applicazione, ma la Corte ribadisce che la presunzione in esame non riguarda la distribuzione formale di utili da bilancio.
È evocato nella censura di falsa applicazione, ma la Corte precisa che la controversia riguarda utili extracontabili non contabilizzati.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
È la base normativa della presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa.
È richiamato in relazione al principio che il fatto noto accertato per presunzione può costituire base di ulteriori inferenze presuntive, purché gravi, precise e concordanti.
È richiamato per escludere che esista nell'ordinamento un divieto di presunzioni di secondo grado e per delineare l'onere della prova del contribuente.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di maggiori ricavi non contabilizzati a carico della società legittima la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci, salvo prova contraria.
- La prova liberatoria del socio non può esaurirsi nella mera deduzione della propria estraneità alla gestione o nella contestazione generica della pretesa, ma deve essere idonea a superare la massima di esperienza posta a fondamento della presunzione.
- Tuttavia, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili può essere vinta anche dalla dimostrazione dell'estraneità assoluta del socio alla gestione e alla vita societaria, perché in tal caso viene meno il presupposto inferenziale della presunta compartecipazione e conoscenza degli affari sociali.
- La cessione della partecipazione prima dell'approvazione del bilancio non è di per sé decisiva: ciò che conta è verificare se, nel periodo in cui il reddito occulto si è formato e prima della fuoriuscita, il socio fosse concretamente partecipe alla gestione o comunque inserito nella vita societaria.
- Non esiste nel sistema processuale un divieto di presunzioni di secondo grado: un fatto noto accertato anche presuntivamente può fondare ulteriori inferenze presuntive, purché queste siano a loro volta gravi, precise e concordanti.
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