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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10687/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo del 30/06/2022 che confermava la custodia cautelare in carcere per reati tra cui partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis), detenzione e cessione di cocaina (art. 73 d.P.R. n. 309/1990) e intestazione fittizia di beni. L'unica doglianza era la violazione dell'art. 407, comma 3, c.p.p.: secondo la difesa il termine biennale per lo svolgimento delle indagini decorso dalla prima iscrizione (17/03/2015) sarebbe terminato il 17/03/2017, con conseguente inutilizzabilità delle prove acquisite successivamente. Il Tribunale del riesame aveva invece ritenuto che siano intervenute successive iscrizioni (9/05/2017; 10/05/2019; 13/12/2019) che hanno fatto decorrere autonomamente nuovi termini, e ha richiamato la natura permanente del reato di associazione mafiosa come possibile giustificazione delle indagini protratte.

La decisione

La Corte Suprema ha rigettato il ricorso. Ha escluso la tesi che il carattere "permanente" dell'associazione mafiosa autorizzi automaticamente indagini senza limiti temporali dal primo atto di iscrizione, perché ciò eluderebbe il principio dei termini predeterminati delle indagini. Tuttavia ha affermato che, qualora nel corso delle indagini emergano nuovi elementi che attestino la prosecuzione o nuovi comportamenti riconducibili allo stesso reato, il Pubblico ministero può procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato; per ciascuna iscrizione il termine delle indagini decorre autonomamente e le prove acquisite sono utilizzabili. Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto regolare l'utilizzo delle prove acquisite dopo il 17/03/2017 (essendosi verificate successive iscrizioni e/o elementi di prosecuzione della condotta), ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 407, comma 3, cod. proc. pen.

    La norma disciplina i termini per lo svolgimento delle indagini; il ricorso lamentava la sua violazione per il decorso del termine biennale. La Corte ha valutato che la norma non ammette eccezioni automatiche per i reati permanenti, ma non impedisce al PM di procedere a nuova iscrizione se emergono fatti nuovi o il perdurare della condotta.

  • art. 405, cod. proc. pen.

    Norma sul termine per le indagini preliminari: la Corte stabilisce che il termine decorre autonomamente per ciascuna nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato.

  • art. 335, cod. proc. pen.

    Registro delle notizie di reato: la Corte richiama l'obbligo e l'effetto dell'iscrizione e riconosce che nuove iscrizioni fanno partire autonomamente nuovi termini d'indagine.

  • artt. 238 e 238-bis, cod. proc. pen.

    Citati a titolo di principio sulle possibilità tecniche di "trasmigrazione" o riunione di prove/atti tra procedimenti differenti nel caso in cui si dovessero separare le indagini/procure; la Corte ha evidenziato l'irragionevolezza di soluzioni che imporrebbero la chiusura e la duplicazione artificiale dei processi.

  • art. 416-bis, cod. pen.

    Riferimento al reato di associazione di stampo mafioso: la Corte discute la rilevanza della natura durata/permanente della condotta e rigetta l'idea che tale natura consenta indagini illimitate senza nuove iscrizioni.

  • art. 73, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sul traffico di stupefacenti, contestata al ricorrente insieme ad altri reati; utilizzata nel quadro fattuale ma non oggetto di specifica interpretazione processuale nella decisione.

Massime di principio

  • La natura "permanente" o "protratta" di un reato (es. associazione mafiosa) non autorizza automaticamente il Pubblico ministero a condurre indagini illimitate senza il rispetto dei termini previsti dall'art. 405 e 407 c.p.p.
  • Se, nel corso delle indagini, emergono nuovi elementi che attestano il perdurare della condotta o fatti ulteriori a carico dello stesso indagato, il Pubblico ministero deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato; per ciascuna iscrizione decorre autonomamente un nuovo termine per le indagini.
  • Le prove acquisite dopo la scadenza del termine originario sono utilizzabili se si è proceduto a una nuova iscrizione o se comprovano la prosecuzione della stessa condotta rilevante per il reato iniziale.
  • Non è consentito eludere il principio dei termini d'indagine invocando la permanenza del reato: per tutelare le garanzie difensive e l'efficacia dell'azione penale la soluzione corretta è la nuova iscrizione quando emergono nuovi fatti.
  • Nel caso di archiviazione preventiva valgono regole diverse (effetto preclusivo dell'archiviazione); le soluzioni e i limiti trattati nella sentenza si riferiscono invece a ipotesi in cui non è intervenuta archiviazione.
  • Per minimizzare rischi processuali e di inutilizzabilità delle prove, il Pubblico ministero, quando emergono nuovi elementi riferibili allo stesso soggetto, dovrebbe formalizzare la nuova iscrizione e motivare la relazione tra i fatti vecchi e nuovi (per sottolineare la continuità o la novità della condotta).

Testo integrale

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