Cassazione Penale, Sentenza n. 41960/2023 del 16/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra più sentenze di condanna a suo carico per violazioni dell'art. 75 d.lgs. 6/9/2011, n. 159 (principalmente inosservanza del divieto di allontanamento dal domicilio dalle 22:00 alle 6:00 e un episodio di accompagnarsi a soggetti pregiudicati). Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto la continuazione solo tra le sentenze indicate ai punti 3), 5) e 7) ritenendo le restanti non unificate per la distanza temporale; il ricorrente ha impugnato tale decisione deducendo violazione di legge (artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che tutti i fatti appartengono al medesimo contesto spazio-temporale e furono commessi durante la stessa misura di prevenzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato la correttezza della valutazione del giudice dell'esecuzione in relazione alla maggior parte degli episodi non unificati (tenendo conto soprattutto della distanza temporale come indice rilevante per la volizione unitaria). Tuttavia la Corte ha accolto il motivo con riferimento al reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Bari del 17/05/2018 (fatto del 2 novembre 2015), ritenendo che tale episodio ricada temporalmente all'interno del gruppo di violazioni già riconosciute come in continuazione nella sentenza indicata al punto 5) e che il giudice dell'esecuzione non si sia confrontato adeguatamente con la valutazione cognitoria già espressa. L'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente a quel reato e la causa rinviata per nuovo giudizio su quel punto; il resto del ricorso è stato respinto. È stato disposto che il nuovo giudizio di rinvio si svolga in diversa composizione, in ottemperanza alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 183/2013.
Norme richiamate
Regola la richiesta al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento del vincolo della continuazione; richiede una valutazione concreta degli indici di unità di volizione (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, ecc.) e il giudice dell'esecuzione, pur libero nella valutazione, deve considerare le valutazioni già compiute in sede cognitiva quando ricadono nel medesimo arco temporale.
Disciplina la continuazione tra più delitti e la determinazione della pena cumulativa; la decisione applica il principio che la continuazione richiede che i reati successivi siano stati programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato, non essendo sufficiente la mera omogeneità.
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma relativa alle violazioni connesse a misure di prevenzione (qui contestate come reati base): i fatti giudicati riguardano principalmente inosservanza del divieto di allontanamento dal domicilio e un episodio di accompagnarsi a soggetti pregiudicati.
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Precisa gli "indicatori" che devono essere valutati per il riconoscimento della continuazione (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità, abitudini programmate di vita e la necessità che i reati successivi fossero programmati almeno nelle loro linee essenziali).
Sez. 1, Sentenza n. 54106 del 24/03/2017 (Miele)
Stabilisce che il giudice dell'esecuzione, nel valutare la richiesta ex art. 671 c.p.p., non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitiva quando i reati contestati si collocano temporalmente all'interno di quelli già esaminati.
Corte Costituzionale, sentenza n. 183 del 3 luglio 2013
Dichiara l'illegittimità costituzionale di norme che consentano al medesimo giudice che ha pronunciato l'ordinanza originaria di partecipare al giudizio di rinvio; impone che, dopo annullamento, il giudizio di rinvio si svolga con diversa composizione giudicante.
Massime di principio
- La contiguità spazio-temporale è un indice rilevante ma non esclusivo per il riconoscimento della continuazione: va valutata insieme all'omogeneità delle violazioni, alle modalità di commissione, alle cause e alla sistematicità.
- Per riconoscere la continuazione occorre dimostrare che, al momento del primo reato, i successivi fossero già programmati almeno nelle loro linee essenziali; episodi separati da diversi mesi possono legittimamente indurre a ritenere l'assenza di programmabilità unitaria.
- Il giudice dell'esecuzione, pur avendo autonomia valutativa, non può ignorare le conclusioni già raggiunte in sede di cognizione qualora i reati oggetto della richiesta si collochino temporalmente all'interno del gruppo già esaminato; deve invece confrontarsi esplicitamente con tali valutazioni.
- Se in una sentenza di cognizione è stata riconosciuta la continuazione per un gruppo di fatti, è necessario verificare attentamente se altri episodi ricadono nel medesimo arco temporale e contesto: se sì, il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo specifico l'eventuale mancato riconoscimento.
- Dopo l'annullamento parziale dell'ordinanza di esecuzione è obbligatorio celebrare il giudizio di rinvio con diversa composizione, per rispettare il principio di imparzialità indicato dalla Corte Costituzionale.
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