Cassazione Penale, Sentenza n. 23181/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di applicazione della pena (art. 444 c.p.p.) per detenzione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990), con unico motivo effettivamente sviluppato relativo alla confisca dei telefoni cellulari posti in sequestro: il ricorrente denunciava l'assenza di prove del vincolo di pertinenzialità dei telefoni rispetto al reato e l'insufficiente motivazione del provvedimento ablativo.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto fondato limitatamente al profilo della confisca dei telefoni cellulari. La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale, fondata su una valutazione meramente presuntiva circa l'uso illecito degli apparecchi per mantenere contatti con fornitori e clienti, non dimostrava un nesso univoco di pertinenzialità rispetto ai reati contestati. Perciò la confisca è stata annullata senza rinvio e disposta la restituzione dei telefoni all'avente diritto. La cancelleria comunicherà la decisione al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p. Il ricorso è stato invece rigettato nel resto (altre doglianze rubricate ma non sviluppate).
Norme richiamate
Norma procedurale sul procedimento di applicazione della pena a richiesta (patteggiamento); il procedimento era quello in cui è stata pronunciata la misura ablativa contestata.
Norma che disciplina i reati di detenzione di stupefacenti; fatto oggetto del procedimento penale.
Norma sulla confisca: la confisca può colpire cose che costituiscono prezzo o profitto del reato o delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato; la Corte ha richiamato il principio secondo cui non è confiscabile ciò che non ha tale rapporto diretto con il reato contestato.
Norma procedurale che impone la comunicazione al Procuratore generale in caso di annullamento di una sentenza di merito; la cancelleria è stata ordinata a provvedere alla comunicazione.
Sentenza Sez. 4 n. 33309 del 08/07/2002 (Marra)
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio che in sede di patteggiamento la confiscabilità di un bene (es. veicolo) può essere esclusa se non sussiste il collegamento diretto con il reato per cui si procede.
Sentenza Sez. 4 n. 11952 del 27/06/1991 (D'Angella)
Giurisprudenza conforme richiamata a sostegno della necessità del nesso di pertinenzialità tra bene e reato per la legittima confisca.
Massime di principio
- La confisca di beni in un patteggiamento o in una sentenza richiede l'accertamento di un nesso di pertinenzialità specifico e non può basarsi su mere presumzioni di uso futuro o generico collegamento con attività illecite.
- Per beni come telefoni cellulari occorre dimostrare concretamente che erano strumentali o direttamente collegati al reato contestato (es. comunicazioni specifiche relative all'illecito accertate in fatto), non basta affermare che possano servire per mantenere contatti con fornitori/cliente in via ipotetica.
- In mancanza di motivazione adeguata circa il rapporto tra bene e reato, l'annullamento della confisca e la restituzione dell'oggetto all'avente diritto sono rimedi praticabili anche se la condanna sostanziale resta confermata.
- Chi propone la misura ablativa ha l'onere di fornire elementi che consentano al giudice di escludere che la confisca colpisca beni estranei all'imputazione specifica; il giudice deve motivare in modo univoco il nesso di pertinenzialità.
- Le pronunce di merito e la giurisprudenza consolidata richiedono attenzione nel valutare beni strumentali ai reati di droga: il mero sospetto o probabilità non equivale a prova della pertinenzialità.
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