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Sentenza

Sentenza n. 1371/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di emersione e regolarizzazione del rapporto di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante impugnava la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito nella l. n. 77/2020, per la regolarizzazione del rapporto di lavoro. L’Amministrazione aveva ritenuto falsa la documentazione prodotta per dimostrare il requisito alloggiativo, costituita da una comunicazione di cessione di fabbricato e da un contratto di comodato d’uso che il proprietario dell’immobile aveva disconosciuto. L’appellante deduceva: a) l’erroneità della valutazione della falsità documentale, sostenendo che le dichiarazioni del proprietario non fossero corroborate da riscontri oggettivi e che il giudice amministrativo avesse compiuto valutazioni spettanti al giudice ordinario; b) la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, contestando l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 in ragione del carattere controverso e indiziario degli elementi acquisiti; c) la violazione del principio di proporzionalità, per mancato bilanciamento tra l’interesse pubblico e le conseguenze del provvedimento sulla sfera lavorativa, sociale e familiare dell’interessato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Ha affermato che l’Amministrazione può autonomamente accertare, nell’ambito del procedimento amministrativo, la falsità della documentazione prodotta dallo straniero, senza necessità di una preventiva sentenza penale definitiva o di altro accertamento giudiziale. Tale valutazione deve tuttavia essere ragionevole e fondata su elementi dotati di sufficiente attendibilità e capacità persuasiva. Nel caso concreto, il disconoscimento da parte del proprietario dell’immobile della sottoscrizione e degli atti prodotti, unitamente alle dichiarazioni del conduttore dell’alloggio circa una mera ospitalità informale e temporanea, costituiva un quadro probatorio sufficiente. L’appellante non aveva fornito elementi contrari idonei a porre in dubbio la ricostruzione dell’Amministrazione. Una volta accertata la falsità documentale, la declaratoria di inammissibilità dell’istanza risultava vincolata sia in astratto sia in concreto; pertanto, l’omessa comunicazione dei motivi ostativi non poteva condurre all’annullamento dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. È stata inoltre esclusa la violazione dell’ordinanza cautelare precedente, poiché il TAR aveva svolto nella sede di merito gli approfondimenti richiesti sulla genuinità della documentazione. Il motivo sulla proporzionalità è stato respinto perché la conseguenza della falsità documentale era vincolata dalla legge e non lasciava all’Amministrazione margini discrezionali per un bilanciamento tra interessi concorrenti. È stata respinta anche l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, mentre le spese dell’appello sono state compensate per l’originalità della fattispecie e l’attività difensiva svolta.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020

    La disposizione costituisce la base normativa della procedura di emersione e regolarizzazione del rapporto di lavoro cui si riferiva l’istanza, risultata inammissibile per la falsità della documentazione relativa al requisito alloggiativo.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    L’omessa comunicazione dei motivi ostativi non determina l’annullamento del provvedimento quando, alla luce dell’accertamento compiuto, il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso. La disposizione è stata applicata perché la falsità documentale rendeva vincolata in concreto la declaratoria di inammissibilità.

  • artt. 38 e 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in camera di consiglio in forma semplificata, sentite le parti.

Massime di principio

  • L’Amministrazione può accertare autonomamente, nel procedimento amministrativo, la falsità della documentazione prodotta per dimostrare il possesso dei requisiti necessari al rilascio o alla regolarizzazione di un titolo, senza dover attendere una sentenza penale definitiva o un altro accertamento giudiziale.
  • La valutazione amministrativa della falsità documentale è legittima quando è condotta secondo criteri di ragionevolezza e si fonda su elementi di riscontro dotati di sufficiente attendibilità e capacità persuasiva; il giudice amministrativo non può sostituirsi all’Amministrazione nella ricostruzione dei fatti, ma deve verificarne la logicità, coerenza e adeguatezza probatoria.
  • Il disconoscimento degli atti e della sottoscrizione da parte del soggetto cui essi sono attribuiti, se corroborato da ulteriori dichiarazioni o circostanze coerenti, può costituire base sufficiente per ritenere non autentica la documentazione amministrativa, in assenza di elementi contrari offerti dall’interessato.
  • Quando la falsità documentale accertata determina per legge l’inammissibilità o il diniego del titolo richiesto, il provvedimento è vincolato anche in concreto e l’omessa comunicazione dei motivi ostativi non comporta l’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
  • Il principio di proporzionalità non impone un bilanciamento discrezionale tra interessi pubblici e privati quando la conseguenza della falsità documentale è direttamente e vincolativamente stabilita dalla legge, senza margini di scelta per l’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaInvalidità del provvedimentoAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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