Cassazione Penale, Sentenza n. 13039/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge per avere depositato tramite PEC, in data 21/03/2022, una memoria/conclusioni ex art. 23 D.L. 149/2022 (regime delle decisioni in camera di consiglio nelle impugnazioni cartolari) che la Corte d'Appello non ha preso in considerazione, avendo nella sentenza affermato che la parte non aveva presentato conclusioni scritte. La mancata valutazione delle conclusioni difensive avrebbe leso il diritto di difesa e determinato la nullità della sentenza ai sensi delle norme sul giusto processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che le conclusioni difensive erano state effettivamente trasmesse e che la Corte d'Appello aveva pronunciato la sentenza senza valutarle, pur dovendo garantire che le parti conoscano e possano concludere dopo la requisitoria del Procuratore generale nelle decisioni in camera di consiglio. Sussiste quindi una nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. per lesione della partecipazione attiva e consapevole dell'imputato (che aveva chiesto riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. e l'esclusione della recidiva). La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio ad altra sezione.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Il reato in esame è procedibile a querela secondo la disposizione aggiornata; era presente una valida querela, ossia la condizione di procedibilità richiesta
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
modifica art. 624, in vigore dal 30/12/2022
Richiamata per spiegare la procedibilità del reato come procedibile a querela
art. 23 D.L. 149/2022
Norma evocata dal ricorrente per il deposito telematico delle conclusioni nell'ambito delle impugnazioni cartolari
art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137
Dispone la procedura per le decisioni in camera di consiglio senza confronto orale salvo richiesta; stabilisce termini per le conclusioni del Procuratore generale (10 giorni prima) e per le parti private (entro il 5° giorno) e l'obbligo di trasmissione telematica alle difese
art. 178 c.p.p.
La mancata valutazione delle conclusioni difensive trasmesse determina una nullità generale rilevante per violazione del diritto di partecipazione attiva dell'imputato
art. 179 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come presunta base di nullità; la Corte però ha fondato la nullità sull'art. 178 lett. c) a regime intermedio
art. 62 n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante richiesta dalla difesa e che la Corte d'Appello non ha valutato per non aver considerato le conclusioni difensive
Massime di principio
- La trasmissione telematica (PEC) di conclusioni difensive, rispettosi dei termini previsti, equivale a deposito e deve essere considerata dalla corte; se la corte dichiara che non sono pervenute ma esiste prova del deposito, ne deriva una nullità per violazione del diritto di difesa
- Nelle decisioni d'appello in camera di consiglio il legislatore garantisce che le parti possano concludere dopo aver conosciuto la requisitoria del Procuratore generale; i termini e la tempestività vanno scrupolosamente rispettati e verificati dalle cancellerie
- Il diritto di intervento dell'imputato non è mera presenza fisica: consiste nella partecipazione attiva e consapevole al procedimento, che comprende la possibilità effettiva di formulare e vedere valutate le proprie conclusioni
- La nullità derivante dalla mancata valutazione di atti difensivi trasmessi è generale (art. 178 c.p.p.) e, se tempestivamente dedotta, può comportare l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio
- Per i reati procedibili a querela il giudice deve verificare la presenza della querela/condizione di procedibilità negli atti; la sua assenza può compromettere la regolarità del procedimento
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