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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34626/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da una rettifica IRPEG e IRAP per l'anno d'imposta 1999, fondata tra l'altro sul rilievo di indebita deduzione di costi di ricerca. In sede di rinvio, la Commissione tributaria regionale ha confermato la ripresa fiscale. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 108 TUIR e 2426 c.c., sostenendo che, in presenza di un progetto pluriennale poi rivelatosi irrealizzabile prima del termine quinquennale di ammortamento prescelto, il contribuente avrebbe dovuto poter dedurre nell'esercizio in corso il residuo dei costi non ancora ammortizzati. La ricorrente contestava quindi l'affermazione dei giudici di merito circa l'insussistenza del principio di coerenza pluriennale e la non modificabilità del piano di deduzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha chiarito che, per le spese di ricerca, l'art. 108 TUIR consente una scelta tra deduzione immediata e deduzione in quote costanti negli esercizi indicati dalla norma; tuttavia, una volta effettuata l'opzione, essa non è revocabile unilateralmente dal contribuente mediante uno ius variandi nel corso degli esercizi successivi. La disciplina fiscale non prevede la modifica del piano di ammortamento nei termini invocati dalla ricorrente, a differenza di quanto previsto in ambito civilistico dall'art. 2426 c.c. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna della società alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 108 TUIR

    consente, per le spese di ricerca, la scelta tra deduzione immediata e deduzione in quote costanti negli esercizi successivi; una volta esercitata la scelta, non è ammesso uno ius variandi e l'opzione resta immodificabile per tutti gli esercizi di ripartizione dell'ammortamento

  • art. 2426 c.c.

    richiamato come termine di raffronto civilistico: la norma prevede la possibilità di modifica del piano di ammortamento in ambito contabile, ma tale facoltà non è estesa automaticamente alla disciplina fiscale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    sussistendo i presupposti processuali, impone il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte

Massime di principio

  • In materia di reddito d'impresa, la scelta tra deduzione immediata delle spese di ricerca e deduzione rateizzata in quote costanti è rimessa al contribuente entro i limiti fissati dalla legge, ma l'opzione una volta compiuta vincola per l'intero periodo di ammortamento.
  • La disciplina fiscale delle spese pluriennali non consente, in assenza di una specifica previsione normativa, la modifica unilaterale del piano di ammortamento per effetto di sopravvenute valutazioni di non realizzabilità del progetto.
  • La previsione civilistica sulla modificabilità del piano di ammortamento non può essere automaticamente trasposta nel regime fiscale, ove la legge richieda quote costanti e non contempli un potere di variazione successiva.
  • Quando il ricorso per cassazione si fonda sulla revoca di una scelta fiscale già operata, il giudizio deve verificare la presenza di una base normativa che abiliti espressamente la modifica della precedente opzione; in mancanza, la censura è infondata.

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