Cassazione Penale, Sentenza n. 1768/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per i reati ascritti ai capi 13) e 14) (art. 73, comma 1‑bis, d.P.R. 309/1990). Il ricorrente contestava: la mancata prova certa della sua identificazione quale destinatario delle conversazioni intercettate; la interpretazione "criptica" dei messaggi come indicativa di scambi di droga; l'assenza di episodi di spaccio a lui direttamente attribuibili e quindi la possibile destinazione a consumo personale o consumo di gruppo; la risalenza temporale dei fatti (anno 2020) e il limitato coinvolgimento in sole due operazioni, elementi che, secondo la difesa, avrebbero escluso esigenze cautelari concrete e attuali.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché generico e manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto corrette e logiche le argomentazioni del Tribunale del riesame: dalle intercettazioni, dal tracciamento GPS, dalle operazioni di osservazione e dalla concatenazione delle conversazioni emergevano gravi indizi di responsabilità del Conocchia quale destinatario di una partita di cocaina (anche quella sequestrata il 28/11/2020 pari a 193 gr) e di una precedente consegna non saldata. La Corte ha escluso che la condotta fosse riconducibile al solo consumo personale o all'acquisto per uso di gruppo, considerando la quantità, la tipologia della fornitura e il canale estero di approvvigionamento, non compatibili con tale ipotesi. Sulle esigenze cautelari è stato ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione, anche in relazione a precedenti e al collegamento con una 'ndrina e a modalità organizzative non occasionali; pertanto è stata confermata l'idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare in favore della Cassa delle ammende la somma equitativamente determinata di 3.000 euro.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1-bis
La condotta è stata ricondotta alla detenzione di stupefacenti ai fini della cessione (1‑bis) e non al mero consumo personale o acquisto per uso comune, in base alla quantità, modalità di approvvigionamento e collegamenti con circuito di spaccio
disp. att. cod. proc. pen., art. 173
Richiamata per la sintesi del motivo di ricorso ai fini della motivazione sintetica (ricorso sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att.)
d.l. 137/2020, art. 23, comma 8 (conv. con modificazioni nella legge n.176/2020)
Prevede la procedura scritta per il trattamento del ricorso; applicata per effetto della proroga richiamata
d.l. 22 giugno 2023, n.75, art.17
Richiamato per la proroga della disciplina sulla procedura scritta
Norma richiamata per la condanna alle spese del giudizio e per il versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il pagamento di somme in via equitativa
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 6782 del 23/01/2014 (Cheggour, Rv. 259285)
Richiamata per i criteri che distinguono l'acquisto comune (per uso di gruppo) dalla detenzione ai fini di spaccio: l'acquisto comune richiede condizioni (identità note dei componenti, volontà paritaria, luogo/tempo condivisi, immediata fruizione) assenti nel caso esaminato
Massime di principio
- Intercettazioni telefoniche, se corroborate da elementi tecnici (GPS, osservazioni dirette) e da concatenazione logica delle comunicazioni, possono fornire gravi indizi validi per l'applicazione di misure cautelari.
- La quantità dello stupefacente e il canale d'approvvigionamento (importazione/connessioni estere) sono fattori decisivi per escludere l'ipotesi di consumo personale e qualificare la condotta come detenzione ai fini di spaccio (art. 73, 1‑bis).
- L'assenza di contatti diretti con il corriere non esclude la responsabilità se emergono contatti con mediatori e una sequenza di comunicazioni che dimostrino il ruolo del destinatario nella filiera della fornitura.
- La risalenza temporale dei fatti e il numero limitato di operazioni non eliminano automaticamente il pericolo di reiterazione: rilevano la tipologia, l'organizzazione, i collegamenti con ambienti criminali e le modalità operative (es. contatti esteri, sostituzioni di utenze).
- Per impugnare con successo una misura cautelare occorre motivazione specifica e argomentata che si confronti con il quadro probatorio esaminato dal giudice di merito; motivi generici e non confutanti le argomentazioni concrete del tribunale sono destinati all'inammissibilità.
- Nella scelta della misura cautelare il giudice bilancia esigenze preventive (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio) con misure meno afflittive; se queste ultime non appaiono idonee a interrompere i contatti con il circuito criminale, possono essere applicati arresti domiciliari con dispositivi di controllo.
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