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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25076/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La lite nasce dalla contestazione, da parte di due amministrazioni statali, della conformità di un complesso alberghiero costruito su una residenza storica sul lago di Garda rispetto alle distanze legali e alle norme sulle vedute, in relazione al confine con un'area demaniale data in concessione ai proprietari. Le amministrazioni sostenevano che l'edificio denominato "Villa Principe" avesse violato le distanze legali e i limiti di veduta rispetto al bene pubblico e chiedevano il risarcimento dei danni per tali violazioni. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva confermato la violazione delle distanze e delle vedute e la demanialità dell'area, ma aveva negato il risarcimento per difetto di prova del danno. In cassazione le amministrazioni ricorrenti deducevano, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 2697 c.c. e agli artt. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 e 872 ss., 905 e 907 c.c., sostenendo che il danno dovesse ritenersi esistente in re ipsa, senza necessità di prova specifica, anche perché il godimento dell'area in concessione era da sempre riservato ai titolari del Grand Hotel e la giurisprudenza avrebbe riconosciuto la possibilità di quantificare il danno nel minor reddito ricavabile dalla concessione del godimento a terzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile, in via assorbente rispetto a ogni altra questione, perché non era stata depositata nel termine di legge la copia notificata della sentenza impugnata, comprensiva della relazione di notificazione, pur essendo stata indicata in ricorso l'avvenuta notificazione della sentenza d'appello. La Corte ha osservato che l'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c. richiede, a pena di improcedibilità, il deposito materiale della copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione entro venti giorni dall'ultima notificazione; nel caso concreto tale adempimento mancava e non risultava sanato dal deposito da parte di altri né da presupposti applicativi delle pronunce richiamate dalle Sezioni Unite. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato improcedibile e le amministrazioni ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con esclusione dell'applicazione del raddoppio del contributo unificato per la soccombenza di amministrazioni ammesse alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Violazione e falsa applicazione

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso, ma la Corte non entra nel merito perché assorbe la questione per improcedibilità.

  • art. 2043 c.c.

    È invocato dai ricorrenti per sostenere la risarcibilità del danno; la Corte non si pronuncia sul merito della sua applicazione nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per sostenere il tema dell'onere della prova del danno; la Corte non lo esamina nel merito per improcedibilità.

  • art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904

    È citato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate in tema di distanze e vedute rispetto a beni demaniali.

  • artt. 872 ss. c.c.

    Sono invocati come norme sulle distanze legali e sulle conseguenze della loro violazione.

  • art. 905 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti in materia di vedute.

  • art. 907 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti in materia di distanze dalle vedute.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    Stabilisce il termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso per il deposito degli atti richiesti, incluso quanto previsto dal comma 2.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    copia autentica della sentenza "con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta"

    La Corte afferma che il deposito della copia notificata della sentenza è requisito necessario e tempestivo, la cui mancanza comporta improcedibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

  • articolo 6 § 1 CEDU

    La Corte richiama la giurisprudenza EDU per affermare che l'onere di deposito della relazione di notificazione entro il termine di legge non compromette in modo sproporzionato il diritto di accesso al giudice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, quando la sentenza sia stata notificata, è requisito processuale essenziale: la sua omissione nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. comporta improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità ex art. 369 c.p.c. opera anche quando il ricorrente abbia indicato in ricorso l'avvenuta notificazione della sentenza, se poi non deposita tempestivamente la relativa copia notificata e tale documento non risulta dagli atti del giudizio di legittimità o dal fascicolo d'ufficio.
  • Il richiamo alla giurisprudenza che attenua gli oneri di deposito in casi diversi non è utilizzabile quando manca del tutto il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata, trattandosi di fattispecie distinta.
  • L'inosservanza dell'onere di deposito documentale previsto dall'art. 369 c.p.c. può essere sanzionata con l'improcedibilità senza che ciò integri, di per sé, una lesione sproporzionata del diritto di accesso al giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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