Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20560/2022 del 27/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento per IRPEF e IVA relativi all'anno d'imposta 2013, con recupero a tassazione di costi sostenuti dalla società per spese di sponsorizzazione/pubblicità. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; la CTR aveva poi respinto sia l'appello principale dell'Agenzia sia quello incidentale del contribuente, ritenendo provati i requisiti per qualificare le somme come spese di pubblicità ai sensi dell'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002: soggetto sponsorizzato dilettantistico, rispetto del tetto quantitativo, promozione dell'immagine/prodotti dello sponsor ed effettività dell'attività promozionale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 90 L. n. 289/2002 e degli artt. 108 e 109 T.U.I.R. (d.P.R. n. 917/1986), sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente escluso la rilevanza delle contestazioni su inerenza, congruità e incertezza del costo, e che sarebbe inverosimile un ritorno commerciale per una società del settore conciario che sponsorizza un'associazione sportiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002, le erogazioni in favore di società/associazioni sportive dilettantistiche costituiscono, entro il limite annuo previsto, spese di pubblicità volte alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante, beneficiando di una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e non di rappresentanza, purché ricorrano i requisiti individuati dalla giurisprudenza. Poiché la CTR aveva accertato la qualità dilettantistica del soggetto sponsorizzato, il rispetto del limite di spesa, la finalità promozionale e l'effettività della sponsorizzazione, correttamente aveva escluso la possibilità di subordinare la deducibilità/detraibilità a ulteriori requisiti di inerenza o congruità non previsti dalla norma agevolativa. La Corte ha anche escluso che sia necessaria una omogeneità merceologica tra sponsor e sponsorizzato. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È stato invocato quale vizio di legittimità per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 90, comma 8, L. n. 289/2002

    Il corrispettivo in denaro o in natura ... costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità

    Le erogazioni a favore di soggetti sportivi dilettantistici, entro il limite previsto, sono qualificate ex lege come spese di pubblicità volte a promuovere immagine o prodotti dello sponsor, con presunzione legale assoluta in presenza dei requisiti normativi.

  • art. 74, comma 2, d.P.R. n. 917/1986

    È richiamato come norma di rinvio per la qualificazione fiscale della spesa di pubblicità.

  • artt. 108 e 109 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamati dall'Agenzia a sostegno dei presupposti generali di deducibilità/detraibilità dei costi, ma la Corte non li ritiene decisivi per limitare l'applicazione della disciplina speciale dell'art. 90, comma 8.

Massime di principio

  • Le spese di sponsorizzazione rese in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche, nei limiti quantitativi fissati dalla legge, sono assoggettate a una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e non di rappresentanza, quando risultino i requisiti tipizzati dalla norma speciale.
  • In presenza della disciplina speciale di cui all'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002, l'Amministrazione finanziaria non può negare la qualificazione della spesa come pubblicitaria facendo leva su ulteriori criteri di inerenza o congruità non previsti dalla disposizione agevolativa.
  • Per beneficiare del regime fiscale favorevole non è necessaria una corrispondenza o omogeneità merceologica tra attività dello sponsor e attività del soggetto sponsorizzato; la funzione economico-sociale della sponsorizzazione consiste nella diffusione del nome/immagine dello sponsorizzato e nel ritorno promozionale per lo sponsor.
  • Quando il giudice di merito accerta la qualità dilettantistica del soggetto sponsorizzato, il rispetto del tetto di spesa, la finalità promozionale e l'effettività dell'attività pubblicitaria, la contestazione dell'Ufficio sulla deducibilità del costo deve essere respinta se mira a introdurre requisiti ulteriori non contemplati dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.