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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27736/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di lavori di restauro stipulato tra un ente comunale e un'impresa. L'impresa agiva in giudizio chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto e il risarcimento dei danni, oltre alla disapplicazione dell'atto con cui il Comune aveva disposto la rescissione in danno dell'appaltatrice. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, dichiarava risolto il contratto per colpa esclusiva del Comune e condannava quest'ultimo al risarcimento di una prima voce di danno, rimettendo poi la causa sul ruolo per il compenso relativo ai lavori eseguiti; con sentenza definitiva condannava il Comune a pagare il residuo corrispettivo per le opere eseguite. In appello l'impresa chiedeva la riforma parziale della decisione definitiva per ottenere interessi, rivalutazione e ulteriori voci di danno; la Corte territoriale accoglieva l'appello e riconosceva una somma complessiva ben più elevata, qualificando alcune poste come danno emergente risarcibile e riconoscendo anche rivalutazione e interessi compensativi. Il Comune ricorreva in cassazione con sei motivi: 1) lamentava violazione del giudicato interno formatosi sulla sentenza non definitiva e omesso esame di fatti decisivi; 2) deduceva violazione degli artt. 192 e 112 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per l'ampliamento dei quesiti istruttori e per la prova delle voci di danno; 3) censurava l'applicazione delle norme sull'appalto pubblico e delle regole codicistiche sul risarcimento, sostenendo l'erroneità del criterio di liquidazione; 4) contestava il riconoscimento di una voce di danno per mezzi e attrezzature non restituite; 5) denunciava violazione dell'art. 1224 c.c. per il cumulo di rivalutazione monetaria e interessi compensativi; 6) censurava la condanna alle spese senza compensazione. La controparte resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato su un profilo legato all'art. 279 c.p.c. relativo al preteso giudicato formatosi con la decisione non definitiva. La Cassazione ha rigettato il ricorso principale, dichiarando assorbito quello incidentale condizionato, confermando la decisione di merito e condannando il Comune alle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i primi quattro motivi perché, in sostanza, il ricorrente non aveva censurato in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi spesso a criticare la consulenza tecnica, a dedurre genericamente violazioni dell'onere della prova o a prospettare una pretesa violazione del giudicato interno senza trascrivere adeguatamente la sentenza non definitiva. In particolare, la Corte ha affermato che l'interpretazione del giudicato va ricostruita in base al dispositivo e alla motivazione della sentenza, e che non era dimostrato che la sentenza non definitiva avesse esaurito tutte le domande dell'attrice; ha inoltre osservato che la doglianza sull'onere della prova si traduceva in realtà in una critica alla valutazione del materiale istruttorio. Sul quinto motivo la Corte ha invece richiamato e fatto proprio l'orientamento prevalente secondo cui, anche nel risarcimento da inadempimento contrattuale relativo a obbligazioni non pecuniarie, il danno va trattato come debito di valore, con possibilità di cumulare rivalutazione monetaria e interessi compensativi, questi ultimi da calcolare sul capitale progressivamente rivalutato secondo criteri equitativi; ha quindi respinto la censura. Il sesto motivo sulle spese è stato ritenuto non autonomamente scrutinabile, poiché la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito. Il giudizio si è concluso con il rigetto del ricorso principale, la conferma della sentenza di appello e la condanna del Comune al pagamento delle spese di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte distingue tra vizio motivazionale, violazione di legge e nullità processuale, dichiarando inammissibili le censure che sotto il parametro del n. 5 in realtà mirano a contestare il giudicato o la valutazione delle prove.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato, interno o esterno, si interpreta anzitutto dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza; il riferimento alla domanda di parte è solo residuale se persiste incertezza sul contenuto della statuizione.

  • art. 324 c.p.c.

    La mancata impugnazione della sentenza non definitiva determina giudicato sulle statuizioni effettivamente contenute in quella decisione, ma tale contenuto va ricostruito in modo rigoroso.

  • art. 192 c.p.c.

    La censura che investe in sostanza un provvedimento istruttorio o la valutazione della consulenza tecnica è inammissibile se non si traduce in una specifica violazione di norme processuali o della regola di giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione richiede una effettiva pronuncia su domanda non proposta; la doglianza è infondata se la domanda era già stata introdotta e il contraddittorio era stato accettato.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l'onus probandi alla parte sbagliata; non quando si contesta il concreto apprezzamento delle prove.

  • art. 345 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F

    Richiamato dal ricorrente come parametro dell'appalto pubblico; la Corte non accoglie la censura, evidenziando che il nodo decisivo era l'efficacia della precedente pronuncia non definitiva e la corretta qualificazione delle poste di danno.

  • art. 341 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di appalti; la Corte non ne fa applicazione decisiva, ritenendo assorbente il giudicato sulla rescissione e la qualificazione risarcitoria delle poste riconosciute.

  • L. 10 dicembre 1981, n. 741

    Richiamata dal ricorrente nel contesto dell'appalto pubblico, ma senza esito utile ai fini del ricorso.

  • art. 1453 c.c.

    La risoluzione per inadempimento non impedisce la liquidazione del danno da inadempimento secondo le regole risarcitorie applicabili al caso concreto.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento comprende perdita subita e mancato guadagno; la Corte conferma la riconducibilità delle voci liquidate alla funzione riparatoria.

  • art. 2056 c.c.

    Per la liquidazione del danno da inadempimento la Corte applica criteri risarcitori analoghi a quelli della responsabilità aquiliana, anche con riguardo agli accessori del credito di valore.

  • art. 1224 c.c.

    È compatibile, nel debito di valore risarcitorio, il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi compensativi, calcolati sul capitale via via rivalutato in via equitativa.

  • art. 279 c.p.c.

    Il motivo incidentale sulla portata della decisione non definitiva resta assorbito dal rigetto del ricorso principale.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito e la sua mancata adozione non è sindacabile in cassazione in assenza di specifiche violazioni di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il giudicato interno formatosi su una sentenza non definitiva va individuato in base al dispositivo e alla motivazione della decisione; il richiamo alla domanda originaria è solo sussidiario quando il contenuto della statuizione resti dubbio.
  • Una censura per vizio motivazionale non è ammissibile se non individua specifici fatti storici decisivi omessi dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice assegna erroneamente l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta il modo in cui le prove sono state apprezzate.
  • Nel processo civile, la denuncia di ultrapetizione presuppone una pronuncia su una domanda davvero estranea al thema decidendum; se la domanda è stata comunque introdotta e il contraddittorio è stato accettato, il vizio non sussiste.
  • Nel risarcimento del danno da inadempimento contrattuale relativo a obbligazioni non pecuniarie, il credito va trattato come debito di valore: è quindi compatibile il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi compensativi, questi ultimi da calcolare in via equitativa sul capitale progressivamente rivalutato.
  • La liquidazione delle spese processuali e l'eventuale compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono, di regola, censurabili in cassazione solo perché non è stata disposta la compensazione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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