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Ordinanza

Ordinanza n. 74/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento previa concessione di idonee misure cautelari - della determinazione del Dirigente dell’Area Acquisti Centralizzati dell’Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza - AREACOM del 20 febbraio 2026, n. 62, con la quale è stata indetta la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’articolo 76, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per la fornitura di “Farmaci Esclusivi (Edizione 2026)” e servizi connessi occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, con particolare riferimento al lotto d’interesse della ricorrente e alle previsioni della lex specialis che configurano la procedura quale meccanismo volto a fissare, per ciascun operatore economico, un massimale di spesa quadriennale per la fornitura di farmaci esclusivi attuali e futuri, senza indicazione dei prodotti oggetto di fornitura, dei quantitativi presunti e dei prezzi unitari a base d’asta; - della lettera d’invito afferente alla predetta procedura negoziata; - del capitolato tecnico; - dello schema di Accordo Quadro allegato alla documentazione di gara; - della tabella elenco lotti allegata agli atti di gara; - della determinazione del Dirigente dell’Area Acquisti Centralizzati dell’AREACOM del 26 febbraio 2026, n. 70 recante “Rettifica documentazione di gara”, con la quale la centrale di committenza ha rettificato la lettera di invito e il capitolato tecnico afferenti alla predetta procedura negoziata nonché eliminato l’originario Allegato 5 - Elenco ATC dalla documentazione di gara; - della lettera di invito, così come rettificata dalla predetta determinazione; - del capitolato tecnico, così come rettificato dalla predetta determinazione; - delle FAQ pubblicate dalla stazione appaltante nell’ambito della procedura di gara il 25 febbraio 2026, il 27 febbraio 2026 e il 4 marzo 2026, in particolare nella parte in cui chiariscono la struttura della procedura e confermano che la stessa è finalizzata alla stipula di un accordo quadro quadriennale con massimale di spesa per ciascun operatore economico, senza indicazione dei prodotti e dei quantitativi oggetto di fornitura; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202600116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di indizione e documentazione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la fornitura di farmaci esclusivi e servizi connessi, strutturata mediante accordo quadro quadriennale con massimali di spesa per operatore economico senza indicazione dei prodotti, quantitativi presunti e prezzi unitari a base d’asta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determinazione di indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, la lettera d’invito, il capitolato tecnico, lo schema di accordo quadro, l’elenco dei lotti, gli atti di rettifica e le FAQ pubblicate dalla stazione appaltante. La contestazione riguarda, in particolare, la struttura della procedura, finalizzata alla stipula di un accordo quadro quadriennale con fissazione di un massimale di spesa per ciascun operatore economico, senza preventiva indicazione dei prodotti oggetto di fornitura, dei quantitativi presunti e dei prezzi unitari a base d’asta. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti previa concessione di misure cautelari, deducendo censure riferite alla legittimità del modello di gara e alla sua idoneità a consentire una partecipazione effettiva e coerente con l’organizzazione dell’impresa.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. In sede sommaria, ha ritenuto la procedura prima facie conforme al combinato disposto degli artt. 15 d.l. 19/2026, 76, comma 2, lett. b), e 59, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 36/2023, nonché al principio di risultato. Il Collegio ha attribuito prevalenza all’interesse alla celere definizione della procedura, diretta a snellire e assicurare la continuità della fornitura di farmaci essenziali per pazienti fragili, rispetto all’interesse della ricorrente a una configurazione della procedura maggiormente aderente alla propria organizzazione aziendale. Ha inoltre ritenuto che il peculiare confezionamento della procedura non apparisse idoneo a compromettere la partecipazione della ricorrente, quale produttore esclusivo operante in un mercato non concorrenziale e consapevole dei fabbisogni, dei prezzi e del massimale di spesa, elementi ritenuti astrattamente idonei a consentirle di governare il rischio d’impresa. È stato escluso anche un pregiudizio economico e imprenditoriale derivante dalla mancata partecipazione, poiché la società avrebbe comunque potuto continuare a fornire i farmaci esclusivi alle aziende sanitarie regionali mediante le ordinarie modalità di affidamento. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 13 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 15 d.l. 19/2026

    Richiamato, insieme alle norme del codice dei contratti pubblici, quale base normativa della procedura ritenuta prima facie conforme dal giudice.

  • art. 76, comma 2, lett. b), d.lgs. 36/2023

    La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la fornitura di farmaci esclusivi è stata ritenuta, in sede cautelare, astrattamente conforme al paradigma normativo richiamato.

  • art. 59, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 36/2023

    Le disposizioni sull’accordo quadro e sulla relativa struttura sono state richiamate quale ulteriore fondamento della conformità prima facie della procedura.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della domanda cautelare, valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la legittimità di una procedura negoziata per la fornitura di farmaci esclusivi può essere valutata positivamente, in via prima facie, alla luce del combinato disposto delle norme che consentono il ricorso alla procedura negoziata e di quelle che disciplinano l’accordo quadro, purché la concreta configurazione della procedura non appaia incompatibile con tali paradigmi.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’interesse alla celere definizione di una procedura volta ad assicurare la continuità della fornitura di farmaci essenziali destinati a pazienti fragili può prevalere sull’interesse dell’operatore economico a una struttura di gara maggiormente conforme alla propria organizzazione imprenditoriale.
  • La configurazione di un accordo quadro con massimale di spesa, senza puntuale indicazione preventiva di tutti i prodotti e quantitativi futuri, non compromette necessariamente la partecipazione dell’operatore economico quando questi operi quale produttore esclusivo in un mercato non concorrenziale e disponga di adeguata conoscenza dei fabbisogni, dei prezzi e del massimale di spesa.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando la mancata partecipazione alla procedura non determina, per l’operatore economico, un pregiudizio economico e imprenditoriale attuale, poiché la fornitura dei prodotti può comunque proseguire mediante ordinarie modalità di affidamento.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaConcessioni e partenariato pubblico-privatoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciSanitàProcesso amministrativo
SottomaterieProcedura negoziata e affidamento diretto
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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