Cassazione Penale, Ordinanza n. 38448/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il soggetto interessato ha proposto due ricorsi per cassazione avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Trani, emessa in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'istanza di dissequestro di alcuni beni immobili. La richiesta era collegata a un provvedimento del pubblico ministero che aveva disposto la restituzione di beni immobili in luogo delle corrispondenti somme di denaro, nell'ambito di una procedura in cui le quote di società riconducibili al ricorrente risultavano ancora sottoposte a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Con un motivo comune, i ricorsi deducevano violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 159 del 2011 e dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe illegittimamente confermato il dissequestro degli immobili, pur essendo questi beni inseriti in società ancora colpite dal vincolo cautelare, con conseguente impossibilità per l'interessato di disporne comunque. Il Procuratore generale ha chiesto la qualificazione dell'impugnazione come appello cautelare con trasmissione degli atti al giudice competente, mentre la Corte ha affrontato la questione della corretta natura dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione non fosse un ricorso per cassazione, ma dovesse essere qualificata come opposizione davanti al medesimo giudice dell'esecuzione. Ha quindi applicato i principi di conservazione degli atti giuridici e di favor impugnationis, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Trani. Non ha esaminato il merito della doglianza sul dissequestro e sulla corretta applicazione dell'art. 20 d.lgs. n. 159 del 2011 e dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 20 d.lgs. n. 159 del 2011
richiamato come disposizione che, secondo i ricorrenti, prevede l'estensione di diritto del provvedimento ablativo ai beni costituiti in azienda e la disciplina esecutiva del sequestro; la Corte non ne approfondisce la portata nel merito, perché risolve la questione in rito
art. 104-bis disp. att. c.p.p.
richiamato come base normativa per le modalità esecutive del sequestro preventivo e per il raccordo con l'incidente di esecuzione
indicato come norma che regola il provvedimento del giudice dell'esecuzione in materia di esecuzione della confisca/sequestro
richiamato quale base del provvedimento de plano del giudice dell'esecuzione e del rimedio dell'opposizione davanti allo stesso giudice
menzionato nel testo come riferimento al comma 4 della disciplina del provvedimento del giudice dell'esecuzione
Massime di principio
- I provvedimenti che riguardano esclusivamente le modalità esecutive del sequestro preventivo non sono impugnabili con ricorso per cassazione; le relative questioni vanno dedotte nella sede dell'incidente di esecuzione.
- L'ordinanza del giudice dell'esecuzione emessa ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p. è assoggettata a opposizione davanti allo stesso giudice, anche quando sia stata adottata all'esito di udienza camerale.
- Quando una parte proponga per cassazione un'impugnazione che, per legge, deve essere trattata come opposizione, il ricorso va riqualificato e non dichiarato inammissibile, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis.
- La Corte privilegia la tutela della volontà impugnatoria della parte, convertendo il mezzo erroneamente proposto nel rimedio corretto, purché dal testo dell'atto emerga in modo sufficientemente chiaro l'intenzione di contestare il provvedimento impugnato.
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