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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38456/2025 del 27/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, condannato o comunque destinatario di una pronuncia di prescrizione in appello per il reato di truffa aggravata, lamentava un vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione invece di pronunciare un'assoluzione più favorevole nel merito. Sosteneva, in sostanza, che la motivazione non fosse corretta perché avrebbe dovuto condurre a una formula assolutoria e non alla sola declaratoria estintiva del reato. La Corte di cassazione rileva però che il motivo mira a contestare la persuasività e l'adeguatezza della motivazione e a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio, profili non deducibili in sede di legittimità se non nei limiti della mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sul vizio di motivazione fosse in realtà una critica non consentita alla valutazione di merito, perché volta a ottenere una diversa lettura delle prove e una conclusione assolutoria più favorevole rispetto alla declaratoria di prescrizione già emessa dalla Corte d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    Richiamato come regola di giudizio in tema di valutazione della prova, nel senso che il giudice di merito deve spiegare perché non sia stata raggiunta la dimostrazione evidente dell'insussistenza dei fatti contestati o dell'estraneità dell'imputato; la censura di legittimità non può sostituirsi a tale apprezzamento se la motivazione non presenta vizi manifesti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirino soltanto a ottenere una diversa valutazione della persuasività, adeguatezza o puntualità della motivazione, salvo i casi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della stessa su aspetti essenziali.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova comparazione delle prove o una differente lettura del compendio probatorio, poiché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
  • Quando la sentenza impugnata spiega in modo logico le ragioni per cui non è stata raggiunta la prova evidente dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità dell'imputato, la doglianza che invochi una formula assolutoria più favorevole è inammissibile se si risolve in una critica al merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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