Cassazione Penale, Ordinanza n. 38457/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per ricettazione. Con il primo motivo ha contestato la correttezza della motivazione sul giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 c.p., deducendo la mancanza dell'elemento oggettivo; nello stesso motivo ha lamentato anche la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento delle attenuanti previste dall'art. 648, comma 4, c.p. e dall'art. 62, n. 4, c.p. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che le doglianze riproponevano in modo non specifico questioni già dedotte in appello e già disattese, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata; quanto alle attenuanti generiche, ha ribadito che esse richiedono elementi positivi, la cui assenza legittima il diniego.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito e non specifico perché meramente reiterativo delle censure già esaminate e respinte in appello; ha ritenuto manifestamente infondate anche le doglianze sulla particolare tenuità del fatto e sulle attenuanti. Ha inoltre giudicato manifestamente infondato il secondo motivo sul diniego delle attenuanti generiche, osservando che la loro concessione presuppone elementi positivi non riscontrati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
richiamato come norma incriminatrice della ricettazione; la difesa ne contesta l'integrazione dell'elemento oggettivo, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 131-bis c.p.
invocato dalla difesa per la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ritiene la doglianza manifestamente infondata perché reiterativa e non specifica.
art. 648, comma 4, c.p.
richiamato dalla difesa in relazione alle attenuanti speciali della ricettazione; la Corte reputa la censura non specifica e infondata.
art. 62, n. 4, c.p.
richiamato dalla difesa per l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte non ne riconosce la ricorrenza.
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
la mancanza di specificità del motivo determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza una critica argomentata e specifica, le censure già dedotte in appello e già respinte dal giudice di merito.
- La specificità del motivo di ricorso richiede una effettiva correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e le doglianze svolte dall'impugnante; in difetto, la censura è solo apparente e non può essere scrutinata nel merito.
- La particolare tenuità del fatto e le attenuanti speciali o generiche non sono riconoscibili in modo automatico sulla sola base di allegazioni difensive: la loro concessione richiede presupposti positivi che devono risultare dal materiale processuale.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando manchino elementi positivi a sostegno della concessione; in sede di legittimità non è sufficiente una mera contestazione assertiva del mancato riconoscimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38448/2025 del 27/11/2025
- ordinanza_penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38456/2025 del 27/11/2025
- ordinanza_penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38458/2025 del 27/11/2025
- ordinanza_penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38459/2025 del 27/11/2025
- ordinanza_penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38461/2025 del 27/11/2025
- ordinanza_penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38464/2025 del 27/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →