Cassazione Penale, Ordinanza n. 38464/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la loro responsabilità per una rapina aggravata commessa in concorso, con uso di autovettura noleggiata e impiego di arma. Il primo motivo contestava la tenuta della motivazione sulla ricostruzione dei fatti e sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valorizzato in modo non corretto gli indizi, mentre la difesa proponeva una diversa lettura del materiale probatorio. Il secondo motivo deduceva violazione di legge in tema di pene sostitutive, assumendo che il reato di rapina aggravata non dovesse essere considerato ostativo in modo assoluto e che, in base al rinvio operato dalla normativa sulle sanzioni sostitutive, avrebbe dovuto guardarsi solo all'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. I ricorrenti sostenevano anche l'irragionevolezza del sistema, perché chi è condannato per rapina aggravata potrebbe accedere in esecuzione a istituti ritenuti più favorevoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo meramente volto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, poiché la Corte di appello aveva fondato la condanna su un quadro indiziario unitario e logicamente coerente: noleggio e disponibilità dell'auto usata per la rapina, celle telefoniche, immagini di videosorveglianza, coincidenza degli abiti e rinvenimento successivo dell'auto con a bordo gli imputati e parte della refurtiva. Ha ritenuto il secondo motivo non specifico, perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già respinte in appello; nel merito, ha affermato che il rinvio dell'art. 59 l. n. 689/1981 all'art. 4-bis ord. pen. riguarda il catalogo dei reati ostativi e non anche le ulteriori condizioni previste da quest'ultima norma. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza costituzionale per escludere irragionevolezza nella diversa disciplina tra sanzioni sostitutive e misure alternative. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condanna per rapina è stata confermata in concorso di persone; la Corte richiama gli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito per l'affermazione di responsabilità.
Norma richiamata nel capo di imputazione insieme alla rapina; dalla decisione emerge solo il riferimento al reato contestato, senza ulteriori sviluppi interpretativi.
Il rinvio operato dalla norma al catalogo dei reati dell'art. 4-bis ord. pen. riguarda solo l'elenco dei reati ostativi e non incorpora anche le ulteriori condizioni soggettive previste da tale disposizione.
È richiamato come catalogo dei reati ostativi alle pene sostitutive; la Corte esclude che per la sua applicazione occorra verificare anche l'assenza di collegamenti con criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
La rapina aggravata ex comma 3 è considerata ostativa alle pene sostitutive richiamate nel ricorso.
art. 3 Cost.
La Corte, per il tramite della sentenza della Corte costituzionale, esclude che la differenza di disciplina tra istituti alternativi al carcere sia irragionevole.
sentenza Corte cost. n. 50 del 2020
È richiamata per affermare che non esiste una gerarchia necessaria tra sanzioni sostitutive e misure alternative e che il legislatore può differenziare la disciplina dei benefici.
Sez. 1, n. 9173 del 14/12/2022
Richiamata per il principio di inammissibilità dei motivi non specifici o solo apparenti, perché reiterativi delle deduzioni già respinte in appello.
Sez. 2, n. 23247 del 23/04/2025
Richiamata per il principio secondo cui il rinvio dell'art. 59 l. n. 689/1981 concerne il catalogo dei reati ostativi e non anche le ulteriori condizioni dell'art. 4-bis ord. pen.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che solleciti una rivalutazione del merito attraverso una diversa lettura degli indizi e delle prove già esaminate dai giudici di merito, se la motivazione impugnata è logica, completa e giuridicamente corretta.
- La responsabilità per rapina può essere confermata sulla base di un quadro indiziario convergente formato, tra l'altro, dalla disponibilità del mezzo usato per l'azione, dai dati di localizzazione telefonica, dalle immagini di videosorveglianza e dal successivo rinvenimento dell'auto con gli imputati e parte della refurtiva.
- Il motivo di ricorso è non specifico e quindi inammissibile quando si limita a riproporre pedissequamente le stesse doglianze già formulate in appello senza confrontarsi in modo argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il rinvio contenuto nell'art. 59 l. n. 689/1981 all'art. 4-bis ord. pen. opera sul piano oggettivo del catalogo dei reati ostativi e non introduce anche le condizioni soggettive richieste da tale disposizione per l'accesso ai benefici penitenziari.
- Non è costituzionalmente irragionevole che un medesimo reato sia ostativo ad alcune forme di favore processuale o sanzionatorio e non ad altre, poiché sanzioni sostitutive e misure alternative non sono istituti gerarchicamente ordinati ma componenti diverse di un sistema rimesso alla discrezionalità del legislatore.
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