Cassazione Penale, Ordinanza n. 38458/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di legittimità riguarda due imputati condannati in appello per reati in materia di contraffazione e commercio di beni. Uno dei ricorsi contesta la motivazione della condanna per asserita mancata partecipazione concorsuale ai reati, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe letto in modo illogico i dati processuali e sopravvalutato la presenza dell'imputato nel negozio; un altro motivo deduce la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra richiesta di patteggiamento e condanna; altri motivi comuni denunciano l'erronea valutazione della prova, la mancata considerazione di una prova decisiva e l'assenza dell'elemento soggettivo. La difesa insiste, in sostanza, su una diversa ricostruzione del fatto e su una diversa lettura del compendio probatorio, anche con riguardo alla sussistenza del concorso nel commercio di prodotti contraffatti e alla configurabilità del reato di cui all'art. 474 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che tutte le censure, salvo quella sul patteggiamento, mirassero a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità quando la motivazione di merito sia логicamente e giuridicamente corretta. Quanto al motivo sulla correlazione tra richiesta di patteggiamento e sentenza, la Corte ha osservato che l'errore del primo giudice sul consenso non impediva alla Corte d'appello di decidere autonomamente sulla originaria richiesta e di rigettarla se non congrua. È stata inoltre dichiarata tardiva la memoria depositata dalla ricorrente oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza. Ai ricorrenti sono state poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la nozione di segno distintivo comprende la fedele riproduzione della forma e di altri elementi idonei a ricondurre il prodotto contraffatto a quello originale, senza necessità del logo dell'originale
il segno distintivo può consistere anche nella riproduzione di tipologia, forma e dimensioni del prodotto, se idonea a trasferire il potere di individuazione dell'originale
la memoria depositata oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza è tardiva
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione del fatto a quella del giudice di merito né confrontare la motivazione con modelli esterni di ragionamento
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944
è preclusa alla Corte di cassazione una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Sez. 5, n. 14578 del 19/02/2025, De Luca, Rv. 287862-01
«Integra il reato di cui all'art. 473 cod. pen. la riproduzione della tipologia, della forma e delle dimensioni di un prodotto appartenente un marchio "rinomato", a condizione che si accerti che la suddetta riproduzione abbia caratteristiche idonee a trasferire sul bene oggetto dell'imitazione il potere di individuazione dell'originale»
richiamata per confermare l'ampia nozione di segno distintivo valida anche per la fattispecie esaminata
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio, né sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura dei fatti, quando la motivazione impugnata sia logicamente congrua e giuridicamente corretta.
- La presenza dell'imputato nel punto vendita, quale unico soggetto addetto alla vendita di prodotti contraffatti, può costituire indice idoneo a sorreggere l'affermazione di responsabilità concorsuale, soprattutto se accompagnata da ulteriori elementi fattuali che suggeriscano una partecipazione stabile e non episodica all'attività illecita.
- Ai fini dei reati di contraffazione e commercio di prodotti falsi, il "segno distintivo" non richiede necessariamente la riproduzione del logo originario: è sufficiente la fedele imitazione di forma, tipologia o altri elementi idonei a far identificare il prodotto come originale.
- L'errore del primo giudice sul meccanismo del patteggiamento non impedisce al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi autonomamente sulla originaria richiesta e di rigettarla se la ritiene non congrua; il vizio viene così assorbito nella corretta decisione del giudice successivo.
- La deduzione dell'assenza dell'elemento soggettivo, quando si risolve in una diversa lettura dei fatti e delle prove, non è scrutinabile in cassazione se il giudice di merito ha fornito una motivazione esente da vizi logici e giuridici.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38448/2025 del 27/11/2025
- ordinanza_penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38456/2025 del 27/11/2025
- ordinanza_penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38457/2025 del 27/11/2025
- ordinanza_penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38459/2025 del 27/11/2025
- ordinanza_penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38461/2025 del 27/11/2025
- ordinanza_penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38464/2025 del 27/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →