Cassazione Penale, Ordinanza n. 38459/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (sentenza di condanna)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per estorsione aggravata. L'unico motivo deduceva l'erroneità e l'insufficienza della motivazione sulla sussistenza del reato, sostenendo che i giudici di secondo grado avessero indebitamente valorizzato le dichiarazioni della persona offesa rese nell'immediatezza dei fatti, trascurando la successiva ritrattazione in udienza, e che non avessero spiegato adeguatamente le ragioni della scelta probatoria. La difesa contestava quindi la ricostruzione dell'elemento oggettivo e soggettivo del fatto e la valutazione dell'attendibilità della persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza si risolvesse nella mera riproposizione di censure già formulate in appello e già puntualmente disattese, quindi prive di specificità e non idonee a confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'estorsione, valorizzando le dichiarazioni rese subito dopo i fatti, le ulteriori risultanze investigative e il comportamento aggressivo dell'imputato, e che aveva ragionevolmente ritenuto inattendibile la successiva ritrattazione della persona offesa, ipotizzandone la genesi nel timore di ulteriori vessazioni. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato solo come riferimento al reato di estorsione aggravata oggetto della contestazione; la decisione non affronta questioni interpretative autonome sulla norma sostanziale.
non citato espressamente nel testo, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità delle doglianze, in quanto mera reiterazione di motivi già disattesi in appello.
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riproporre in modo pedissequo le stesse censure già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- La critica alla motivazione è inammissibile quando non assolve alla funzione minima di una censura argomentata della sentenza, ma si risolve in doglianze apparenti o generiche.
- La successiva ritrattazione della persona offesa può essere ritenuta inattendibile dal giudice di merito se trovano riscontro, in modo logico e complessivamente coerente, le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti con ulteriori elementi probatori acquisiti in indagine.
- La valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e della loro eventuale ritrattazione costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e non manifestamente illogica.
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