Cassazione Penale, Ordinanza n. 38461/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sulla manifesta infondatezza del motivo: la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di appello, e comunque l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare una prescrizione eventualmente maturata solo dopo tale sentenza.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione. La censura riguarda il delitto di ricettazione, ma il ricorrente assume una diversa decorrenza del termine prescrizionale rispetto a quella seguita dai giudici di merito. La Corte di cassazione rileva che il motivo è manifestamente infondato perché, in caso di incertezza sulla data di consumazione della ricettazione, la consumazione va fatta coincidere con la data di consumazione o, se del caso, di accertamento del reato presupposto; nel caso concreto tale data coincide con l'11/08/2014, quando la polizia rinvenne nell'abitazione in uso all'imputato una cospicua quantità di merce contraffatta, accertando così il delitto presupposto di cui all'art. 473 c.p. Poiché, tenendo conto di interruzioni e sospensioni indicate dalla Corte di appello, il termine prescrizionale sarebbe maturato solo il 29/06/2025, cioè dopo la sentenza impugnata, la doglianza non può essere accolta. La Corte aggiunge che, essendo il ricorso inammissibile, non può essere rilevata l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come reato per il quale il ricorrente invocava la prescrizione; la Corte affronta il tema della decorrenza del termine prescrizionale per la ricettazione quando la data di consumazione sia incerta.
Richiamato come delitto presupposto accertato nel caso concreto, in relazione al rinvenimento di merce contraffatta presso l'abitazione in uso all'imputato.
Indicazione normativa del reato oggetto della censura difensiva, rispetto al quale si discuteva dell'intervenuta prescrizione.
Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307-01
Precedente citato a sostegno del principio per cui, se incerta la data di consumazione della ricettazione, essa va ancorata alla consumazione o all'accertamento del reato presupposto.
Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016, Minutella, Rv. 267480-01
Precedente conforme sul criterio di individuazione della data di consumazione della ricettazione in presenza di incertezza temporale.
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
Precedente delle Sezioni Unite richiamato per affermare che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando la data di consumazione del reato di ricettazione sia incerta, ai fini della prescrizione occorre fare riferimento alla data di consumazione o, se del caso, di accertamento del reato presupposto.
- Il termine di prescrizione del reato di ricettazione non può essere calcolato prescindendo dall'accertamento del delitto presupposto quando la prova del momento consumativo del reato ex art. 648 c.p. non sia altrimenti determinabile.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, non può essere rilevata una causa estintiva del reato maturata soltanto dopo la sentenza impugnata.
- La deduzione sulla prescrizione è manifestamente infondata quando si fonda su una ricostruzione della decorrenza del termine incompatibile con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata.
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