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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39439/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto di una villetta e di un terraneo, con successiva lite sulla corretta imputazione di alcune somme versate e sulla determinazione dell'indebito residuo dovuto alla parte acquirente. Dopo un primo giudizio di merito, una prima cassazione con rinvio e una nuova decisione della Corte d'appello di rinvio, il ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza di rinvio lamentando, con quattro motivi, che il giudice di rinvio avesse mal valutato le prove documentali e testimoniali, avesse omesso l'esame di fatti decisivi, avesse errato nel ritenere non provato l'ulteriore pagamento di titoli e avesse omesso di disporre una nuova istruttoria. In sostanza, chiedeva la rivalutazione delle risultanze probatorie ai fini della quantificazione del credito residuo a suo favore.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una censura di merito sulla valutazione delle prove, non consentita sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; che il secondo motivo fosse inammissibile perché, alla luce del novellato art. 360, n. 5 c.p.c., non è più deducibile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione, e comunque i fatti indicati erano già stati esaminati dal giudice di rinvio; che il terzo motivo riproponesse la stessa censura, senza allegare un vero omesso esame di fatto storico decisivo; e che il quarto motivo fosse generico e privo di adeguato supporto argomentativo. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario per una delle parti resistenti, e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte dalle parti o disattende il principio di disponibilità della prova; non basta contestare la valutazione delle prove acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione sussiste solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o applica un criterio di valutazione errato; non se si contesta il prudente apprezzamento del giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Nel testo vigente è deducibile solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non sono più ammissibili censure di insufficiente o contraddittoria motivazione.

  • art. 11 preleggi

    In difetto di disciplina transitoria, la nuova legge processuale si applica agli atti compiuti dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 2697 c.c.

    La censura che richiami la regola sull'onere della prova deve essere specifica e coerente con la dedotta violazione; non può tradursi in una richiesta generica di nuova istruttoria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    È richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio; serve allegare un concreto sconfinamento del giudice nell'utilizzo di prove non acquisite o nell'adozione di un criterio legale di valutazione errato.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non l'omessa considerazione di singoli mezzi di prova o una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza pronunciata in sede di rinvio si applica la disciplina processuale vigente al momento della proposizione del ricorso, secondo il principio tempus regit actum.
  • Le censure di legittimità devono essere specifiche, autosufficienti e correlate alla motivazione impugnata; una doglianza generica o meramente assertiva integra un non motivo inammissibile.
  • Non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una nuova istruttoria o una rivalutazione del merito quando il giudice di rinvio abbia già esaminato i fatti e le prove rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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