Cassazione Civile, Ordinanza n. 25641/2026 del 21/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Con una precedente sentenza del 2020, la Corte d’appello di Napoli aveva accertato il diritto del lavoratore alla prosecuzione, dal 31 dicembre 2015, del rapporto di lavoro con la società, ai sensi dell’art. 2112 c.c., condannando quest’ultima al pagamento delle retribuzioni. Nel successivo giudizio per la quantificazione delle somme, instaurato dal lavoratore mediante richiesta di decreto ingiuntivo, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1310/2023, depositata il 27 marzo 2023, in parziale riforma della pronuncia di primo grado revocò il decreto ingiuntivo n. 1492/2020 del Tribunale di Napoli e condannò la società a pagare euro 119.390,00 oltre accessori, compensando per un quinto le spese dei due gradi. La società ricorre per cassazione con due motivi. Con il primo denuncia la violazione degli artt. 633, 634 e 474 c.p.c., sostenendo che mancassero i presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo. Con il secondo denuncia la violazione degli artt. 1223 e 1227 c.c., contestando che non fossero state detratte dal risarcimento le somme percepite dal lavoratore dall’INPS a titolo di NASPI. La Corte d’appello aveva escluso la detrazione della NASPI, pur detraendo le somme ricevute dal lavoratore a titolo retributivo da terzi.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta entrambi i motivi e, quindi, il ricorso. Quanto al primo, rileva che il decreto ingiuntivo era stato revocato dalla sentenza impugnata e che, nel giudizio di opposizione, il giudice deve comunque decidere sulla pretesa creditoria con cognizione piena: l’eventuale mancanza dei presupposti per l’emissione del decreto non impedisce la liquidazione del credito nel merito. Quanto al secondo, conferma che la NASPI è una prestazione previdenziale non pensionistica e che le somme ricevute a tale titolo non sono detraibili dal risarcimento dovuto per il mancato ripristino del rapporto di lavoro; un’eventuale indebita percezione può essere recuperata dall’INPS nei limiti di legge. Condanna la società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e rimborso forfettario del 15%. Dà inoltre atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
il giudice dell'opposizione è chiamato a liquidare il credito nell'ambito di una cognizione piena, senza che rilevi l'eventuale difetto dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo
Nel giudizio di opposizione il giudice accerta la pretesa creditoria nel merito con cognizione piena; l’eventuale carenza dei requisiti per l’emissione del decreto ingiuntivo non impedisce tale decisione.
il giudice dell'opposizione è chiamato a liquidare il credito nell'ambito di una cognizione piena, senza che rilevi l'eventuale difetto dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo
L’eventuale insufficienza dei requisiti probatori richiesti per ottenere il decreto non preclude al giudice dell’opposizione di accertare e liquidare il credito sulla base della cognizione piena.
il giudice dell'opposizione è chiamato a liquidare il credito nell'ambito di una cognizione piena, senza che rilevi l'eventuale difetto dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo
La questione dei presupposti del titolo esecutivo non esclude che, nel giudizio di opposizione, il giudice decida nel merito sulla sussistenza e sull’ammontare del credito.
la Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASPI) è una prestazione previdenziale non pensionistica (Cass. n. 11659/2024), sicché, in tema di aliunde perceptum, le somme percepite dal lavoratore a tale titolo non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno per il mancato ripristino del rapporto
Le somme percepite a titolo di NASPI non si detraggono dal risarcimento dovuto per il mancato ripristino del rapporto di lavoro, poiché la prestazione ha natura previdenziale non pensionistica.
la Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASPI) è una prestazione previdenziale non pensionistica (Cass. n. 11659/2024), sicché, in tema di aliunde perceptum, le somme percepite dal lavoratore a tale titolo non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno per il mancato ripristino del rapporto
La percezione della NASPI non comporta, ai fini dell’aliunde perceptum, una riduzione del risarcimento dovuto al lavoratore per il mancato ripristino del rapporto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice decide sulla pretesa creditoria con cognizione piena; l’eventuale difetto dei presupposti per l’emissione del decreto non impedisce l’accertamento e la liquidazione del credito nel merito.
- Le somme percepite dal lavoratore a titolo di NASPI, trattandosi di prestazione previdenziale non pensionistica, non sono detraibili dal risarcimento dovuto per il mancato ripristino del rapporto di lavoro; l’eventuale indebita percezione della prestazione può essere recuperata dall’INPS nei limiti di legge.
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