Cassazione Civile, Ordinanza n. 25642/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Il lavoratore aveva agito contro la società committente chiedendo il pagamento delle retribuzioni maturate dal 1° gennaio 2015 al 1° febbraio 2021. Pur essendo stato formalmente dipendente di diverse società succedutesi nel tempo, sosteneva di avere prestato attività subordinata in favore della committente in violazione dei divieti di interposizione di manodopera o nell'ambito di un appalto illecito. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda; la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1380/2024 depositata il 12 aprile 2024, aveva riformato la decisione e rigettato la domanda, ritenendo configurabile un appalto anche concluso per fatti concludenti ed escludendo in concreto l'interposizione illecita. Con un unico motivo di ricorso, il lavoratore ha denunciato la violazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che l'appalto non potesse essere stipulato per facta concludentia e che, in assenza della prova di un contratto di appalto, non fosse dimostrata la riconducibilità delle prestazioni svolte alle previsioni contrattuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. La decisione d'appello era conforme all'orientamento consolidato secondo cui il contratto di appalto tra privati non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem e può essere concluso per facta concludentia; il ricorrente non aveva fornito argomenti idonei a indurre un mutamento di tale orientamento. La doglianza sulla prova della riconducibilità delle prestazioni all'appalto riguardava invece un accertamento di fatto, non censurabile in cassazione mediante la denuncia di violazione di legge prospettata. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e rimborso forfettario del 15%. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
«la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia»
Il contratto di appalto tra privati è a forma libera e può perfezionarsi mediante comportamenti concludenti; non è necessaria la forma scritta né ai fini della validità né ai fini della prova.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c. Infatti, la sentenza impugnata ha deciso la controversia in modo conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia» (Cass. n. 2386/2023; Cass. n. 2303/2017; Cass. n. 16530/2016; Cass. n. 22616/2009).
È inammissibile il ricorso che impugna una decisione conforme alla giurisprudenza consolidata senza offrire elementi idonei a indurre la Corte a rivedere l'orientamento applicato.
Per quanto riguarda l’asserita mancanza di prova circa la riconducibilità delle prestazioni espletate dal lavoratore al contratto di appalto, si tratta evidentemente di quaestio facti connessa alla fattispecie concreta non suscettibile di sindacato innanzi a questa Corte di legittimità mediante la denuncia del vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.
La contestazione della prova relativa alla riconducibilità delle prestazioni del lavoratore all'appalto attiene all'accertamento del fatto e non può essere trasformata in una censura di violazione di legge ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti processuali, la declaratoria di inammissibilità comporta l'attestazione dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il contratto di appalto tra privati non richiede la forma scritta né per la validità né per la prova e può essere concluso anche per facta concludentia.
- È inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., la censura che contrasta con un orientamento consolidato della Corte di cassazione senza proporre argomenti idonei a giustificarne il mutamento.
- La contestazione dell'accertamento circa la riconducibilità delle prestazioni concretamente svolte a un contratto di appalto investe una quaestio facti e non è sindacabile in cassazione come violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.
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