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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25597/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (educatori)

La controversia

Educatori a tempo indeterminato presso un convitto nazionale avevano ottenuto dal Tribunale di Arezzo il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La Corte d’appello di Firenze, accogliendo il gravame del Ministero dell’Istruzione, aveva riformato la decisione e negato il beneficio, ritenendo che la platea dei destinatari fosse limitata ai docenti di ruolo: pur collocati nella stessa area professionale, docenti ed educatori svolgerebbero funzioni e attività formative differenti. Gli educatori hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, dell’art. 121 del d.P.R. n. 417/1974, degli artt. 395 e 398 del d.lgs. n. 297/1994 e degli artt. 25, 26 e 127-131 del CCNL comparto Scuola. Hanno sostenuto che l’esclusione dalla Carta negasse loro un beneficio spettante in ragione della partecipazione alla formazione ed educazione degli allievi, degli obblighi formativi e dell’equiparazione normativa del trattamento economico a quello dei docenti.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo. Richiamando i precedenti indicati in sentenza, ha affermato che la Carta elettronica spetta anche al personale educativo: la funzione educativa, pur distinta da quella propriamente didattica, partecipa al processo di formazione ed educazione degli allievi; il personale educativo è collocato dal CCNL nell’area professionale del personale docente ed è soggetto a iniziative di formazione e aggiornamento. Inoltre, il beneficio è una prestazione economica vincolata a specifiche spese formative e l’equiparazione normativa del trattamento economico concorre a giustificarne l’estensione. La decisione d’appello, che aveva escluso il diritto degli educatori, è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, L. 107/2015

    la cd. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo

    La Carta elettronica, pur prevista per la formazione continua dei docenti, spetta anche al personale educativo, perché la sua funzione partecipa alla formazione ed educazione degli allievi e comporta specifici oneri formativi.

  • art. 395 d.lgs. 297/1994

    la funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità

    La nozione funzionale di attività docente comprende la partecipazione alla formazione umana e culturale degli allievi; tale quadro consente di ricondurre al suo ambito, ai fini del beneficio, anche la funzione educativa.

  • art. 25 CCNL Comparto Scuola 2016-2018

    Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.

    La collocazione contrattuale del personale educativo nell’area professionale del personale docente costituisce un elemento decisivo, insieme alla funzione formativa svolta, per riconoscergli il diritto alla Carta.

  • art. 127 CCNL Comparto Scuola 2016-2018

    Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell’autonomia culturale e professionale del personale educativo.

    La funzione educativa partecipa espressamente al processo di formazione ed educazione nell’ambito dell’area della funzione docente; la differenza rispetto all’attività didattica non giustifica, di per sé, l’esclusione dal beneficio destinato a sostenere l’aggiornamento.

  • art. 129, comma 4, CCNL Comparto Scuola 2016-2018

    Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa

    La previsione di iniziative di formazione e aggiornamento funzionali all’attività educativa conferma che anche il personale educativo è gravato da oneri formativi rilevanti ai fini dell’estensione della Carta.

Massime di principio

  • La Carta elettronica per l’aggiornamento professionale prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 spetta anche al personale educativo delle istituzioni scolastiche ed educative quando la funzione svolta partecipa al processo di formazione ed educazione degli allievi ed è accompagnata da specifici obblighi formativi.
  • La distinzione tra funzione didattica e funzione educativa non esclude il diritto alla Carta quando la disciplina contrattuale colloca entrambe le categorie nell’area professionale del personale docente e riconosce alla funzione educativa una partecipazione al processo formativo.
  • La Carta, quale beneficio economico vincolato all’acquisto di beni e servizi destinati alla formazione e all’aggiornamento, può spettare a personale diverso dai docenti in senso stretto se le funzioni svolte e gli obblighi formativi ne giustificano l’inclusione secondo la disciplina legislativa e contrattuale.

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