Cassazione Civile, Ordinanza n. 25596/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Gli originari ricorrenti avevano domandato l’accertamento dello svolgimento di fatto di un rapporto di lavoro con il Ministero della Giustizia, con mansioni di ausiliario, deducendo la difformità dell’attività svolta rispetto ai progetti di lavoro socialmente utile ai quali erano stati assegnati, nonché la condanna al pagamento delle conseguenti prestazioni retributive e previdenziali. Il Tribunale di Napoli aveva rigettato le domande e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2301/2023 depositata il 6 giugno 2023, aveva rigettato il gravame. I ricorrenti avevano proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi; successivamente vi hanno rinunciato con atto comunicato al Ministero, che non lo ha accettato.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità, ritenendo rituale la rinuncia perché formulata con atto univocamente abdicativo e conforme all’art. 390 c.p.c. L’estinzione non richiedeva l’accettazione del Ministero: l’art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione e la rinuncia al ricorso non ha carattere accettizio. Ha condannato i ricorrenti, in applicazione del principio di causalità, a rifondere al Ministero le spese del giudizio, liquidate complessivamente in 3.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ha escluso il raddoppio del contributo unificato. I quattro motivi di ricorso non sono stati esaminati nel merito.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione è rituale quando risulta da un atto univocamente abdicativo e conforme ai requisiti previsti dalla norma.
la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c.
La rinuncia rituale al ricorso produce l’effetto estintivo del giudizio di legittimità.
la rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi l'art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell'estinzione del processo; la rinunzia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere cosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali)
Nel giudizio di cassazione l’estinzione conseguente alla rinuncia al ricorso non è subordinata all’accettazione della controparte, poiché la rinuncia non ha natura accettizia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se contenuta in un atto univocamente abdicativo e conforme ai requisiti di legge, determina l’estinzione del giudizio.
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso produce effetti processuali senza necessità di accettazione della controparte; l’art. 306 c.p.c. non si applica a tale ipotesi.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia non esclude la condanna del rinunciante alle spese, da disporre secondo il principio di causalità.
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