Cassazione Civile, Ordinanza n. 25593/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
La controversia trae origine da una sequenza di contratti di somministrazione, collaborazione e a tempo determinato intercorsi tra la lavoratrice e il Consorzio da ottobre 2002 a giugno 2009. La lavoratrice aveva chiesto l’accertamento di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e il pagamento dell’indennità prevista dall’art. 32 della L. n. 183/2010. Dopo una prima decisione d’appello sfavorevole, la Cassazione aveva cassato con rinvio, chiedendo di accertare la natura del Consorzio e, se qualificabile come ente pubblico economico, di verificare le condizioni poste dalla normativa regionale applicabile ratione temporis per la costituzione del rapporto stabile. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 526/2023, ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento n. 100/2014, dichiarando l’esistenza del rapporto a tempo indeterminato dalla pronuncia del Tribunale e confermando l’indennità risarcitoria. Il Consorzio ha proposto due motivi. Con il primo ha contestato la qualificazione come ente pubblico economico, sostenendo che, in base alla disciplina nazionale, regionale e allo statuto, esso fosse un consorzio privo di attività imprenditoriale e rientrasse tra le pubbliche amministrazioni; ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, che impedirebbe la conversione, e vizi di valutazione delle prove e di omesso esame. Con il secondo ha censurato la decisione per avere ritenuto coperta da giudicato l’illegittimità del termine apposto ai contratti, sostenendo che la questione fosse riesaminabile in rinvio, che l’impugnazione dell’ultimo contratto non si estendesse ai precedenti e che fossero scaduti i termini di impugnazione; ha inoltre invocato l’obbligo concorsuale reintrodotto dalla L.R. n. 15/2004 e contestato l’applicazione della disciplina regionale previgente.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili le censure di omesso esame formulate contro una decisione cosiddetta doppia conforme, poiché il Consorzio non aveva indicato le diverse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella d’appello. Ha precisato che il giudizio di rinvio è prosecuzione delle fasi precedenti entro i limiti fissati dalla pronuncia rescindente e che le censure devono confrontarsi con il rispetto dei principi di diritto enunciati ai sensi dell’art. 384 c.p.c. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte d’appello aveva esaminato statuto e attività del Consorzio e, in coerenza con il rinvio, ne aveva ravvisato l’autonomia gestionale e patrimoniale e l’organizzazione secondo criteri di efficienza, produttività ed economicità; la destinazione degli utili al reinvestimento, al miglioramento degli impianti e alla riduzione delle tariffe non esclude la natura economica. Il secondo motivo è stato respinto: la censura sulla pretesa non definitività dell’illegittimità dei contratti era inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato riprodotto integralmente l’atto d’appello. Quanto alla disciplina regionale, la Corte ha confermato l’applicabilità della L.R. n. 18/1999, che modificava l’art. 1 della L.R. n. 12/1991, perché la sequenza contrattuale era iniziata nel 2002 e il termine del primo contratto era già stato dichiarato illegittimo con statuizione coperta da giudicato; ha quindi escluso la rilevanza della L.R. n. 15/2004. Il Consorzio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Inammissibili, in particolare, sono le censure proposte per il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., che non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia cd. «doppia conforme» (v., tra molte, Cass. n. 23021/2014; n. 30646/2019); in tale ipotesi, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.
In presenza di una doppia conforme, il motivo di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile, salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito e ne dimostri la diversità.
Il giudizio di rinvio non determina, per così dire, un ritorno al punto di partenza, ma la prosecuzione delle fasi precedenti nell’ambito perimetrato dalla pronuncia rescindente; con la conseguenza che le censure alla sentenza impugnata devono necessariamente essere incentrate sulla violazione dell’art. 384 c.p.c., ovvero sulla mancata o impropria attuazione dei principi di diritto fissati dalla pronuncia rescindente; poiché il giudizio di rinvio si presenta come una prosecuzione del processo di Cassazione, nel corso dello stesso il giudice di merito ha il compito di svolgere quelle attività necessarie a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla S.C. ai sensi dell’art. 384 c.p.c., tenendo conto della cristallizzazione della posizione delle parti nei termini in cui era rimasta definita nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione.
Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve conformarsi al principio di diritto della pronuncia rescindente e operare entro il perimetro da essa stabilito, considerando definite le posizioni processuali delle parti nei limiti raggiunti prima della cassazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
In proposito, questa Corte ha più volte evidenziato come, ai fini del rispetto dell’onere di specificazione dei motivi di ricorso, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso (Cass. S.U. n. 34469/2019, sulla scorta di Cass. S.U. n. 7701/2016).
Il ricorrente che fonda una censura su atti o documenti del giudizio di merito deve indicarne specificamente il contenuto nel ricorso; il mero richiamo senza riproduzione comporta l’inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito è vincolato al perimetro e ai principi di diritto fissati dalla pronuncia rescindente; il rinvio non riapre liberamente le questioni già definite nelle fasi processuali precedenti.
- Quando la decisione d’appello conferma quella di primo grado, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica le ragioni di fatto poste a base di entrambe le decisioni e non dimostra che sono diverse.
- Una censura di legittimità fondata su atti o documenti del giudizio di merito è inammissibile se il ricorrente si limita a richiamarli senza riprodurne nel ricorso il contenuto necessario a individuare la critica.
- La natura di un consorzio costituito da enti pubblici va accertata in concreto attraverso l’esame dell’atto costitutivo, dello statuto e dell’attività svolta; la finalità pubblica del servizio e la natura pubblica degli enti associati non bastano, da sole, a escludere la natura di ente pubblico economico. L’adozione di criteri di efficienza, produttività ed economicità e la destinazione degli utili al reinvestimento o alla riduzione delle tariffe sono compatibili con una gestione imprenditoriale.
- Nel caso esaminato, quando la sequenza contrattuale è iniziata prima della L.R. n. 15/2004 e l’illegittimità del termine apposto al primo contratto è già coperta da giudicato, la disciplina regionale da considerare per la possibilità di instaurare il rapporto senza concorso è quella ratione temporis applicabile all’avvio della sequenza, individuata nella L.R. n. 18/1999 modificativa della L.R. n. 12/1991.
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