Cassazione Civile, Ordinanza n. 25595/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (docenti)
La controversia
I docenti, dipendenti del MIUR (ora MIM) e collocati fuori ruolo presso il MAECI per prestare servizio all’estero ai sensi del CCNL Scuola e del d.lgs. n. 64/2017, avevano chiesto al Tribunale di Roma di dichiarare illegittima la trattenuta mensile di € 46,52, denominata «conglobamento», applicata sull’assegno di sede estera e corrispondente a una quota dell’indennità integrativa speciale. La trattenuta era stata effettuata in applicazione dell’art. 1, comma 37, della legge n. 549/1995. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2658/2025 depositata il 25 settembre 2025, aveva confermato il rigetto. Con un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., i docenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 64/2017 e del CCNL Scuola 2006/2009, contestando l’applicazione del d.P.R. n. 18/1967 e della legge n. 549/1995, ritenuti riferibili al solo personale del MAECI.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo. Ha ribadito che, dal CCNL Scuola del 29 novembre 2007, non essendo stata reiterata la precedente previsione della nota a verbale dell’art. 76 del CCNL del 24 luglio 2003, non è più applicabile al personale scolastico in servizio all’estero la ritenuta dell’indennità integrativa speciale sullo stipendio. L’importo dell’indennità, conglobato nello stipendio tabellare, si cumula quindi con l’assegno di sede, che ha funzione indennitaria e non retributiva e non è riducibile in detrazione del trattamento retributivo in mancanza di una previsione espressa. La Corte ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 1, comma 37, della legge n. 549/1995 alla fattispecie: tale disposizione riguarda conglobamenti anteriori al CCNL Scuola del 2003 e non supera il rilievo della contrattazione collettiva, cui gli artt. 2 e 45 del d.lgs. n. 165/2001 riservano la determinazione del trattamento economico e riconoscono il potere di derogare alle previgenti disposizioni di legge, salvo inderogabilità espressa. Ha precisato che il d.lgs. n. 64/2017 non ha modificato l’assetto, avendo lasciato invariati i criteri di attribuzione e quantificazione dell’assegno di sede e rinviato al sistema precedente. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per il riesame secondo il principio di diritto e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., viene denunciata violazione e falsa applicazione del d. lgs. n.64/2017 e del c.c.n.l. comparto scuola 2006/2009.
La disposizione è indicata quale base processuale del motivo di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
CCNL comparto scuola 24 luglio 2003, nota a verbale dell’art. 76
Questa Corte ha ripetutamente affermato (v. Cass. n. 17134/2013, n. 26617/2019, n. 28941/2019, n. 17517/2023, n. 20213/2025, nonché n. 1036/2025, n. 1037/2025, n. 32735/2025, n. 34956/2025, n. 34961/2025, n. 34965/2025, n. 34967/ 2025, procedure, queste ultime, definite con decreti di estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. in senso favorevole ai docenti, depositati dai ricorrenti unitamente alla memoria conclusiva) che la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del c.c.n.l. comparto scuola del 24 luglio 2003 (c.c.n.l. 2002/2005) va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all'estero deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007 (c.c.n.l. 2006/2009), non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione).
La ritenuta prevista dalla nota a verbale dell’art. 76 del CCNL del 2003 non continua a operare dopo il successivo CCNL del 2007, che non ne ha reiterato la previsione.
CCNL comparto scuola 29 novembre 2007
Pertanto, in tema di personale scolastico in servizio all'estero, a decorrere dal c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007 - il quale non prevede più la ritenuta dell'indennità integrativa speciale sullo stipendio di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del precedente c.c.n.l. del 24 luglio 2003- l'importo corrispondente a detta indennità, conglobata nello stipendio tabellare, si cumula con l'assegno di sede poiché, stante la funzione indennitaria e non retributiva di quest'ultimo, esso - se non espressamente stabilito - non è suscettibile di riduzioni in detrazione del trattamento retributivo.
Dal CCNL del 2007 l’importo dell’indennità integrativa speciale conglobato nello stipendio tabellare si cumula con l’assegno di sede; quest’ultimo non può essere ridotto in detrazione del trattamento retributivo senza un’espressa previsione.
CCNL comparto scuola 2018
Il c.c.n.l. del 2018 nulla innova sul tema, limitandosi a confermare il conglobamento della i.i.s. nello stipendio tabellare.
Il CCNL del 2018 non reintroduce la ritenuta e si limita a confermare il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
Tale disposizione fa riferimento a conglobamenti tutti precedenti il c.c.n.l. Scuola del 2003 e non considera che gli artt. 2 e 45 d.lgs. n. 165/2001 riservano alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti e attribuiscono alla stessa il potere di derogare a previgenti disposizioni di legge, salve inderogabilità espresse (cfr. Cass. n. 10064/2016).
La norma non giustifica la detrazione nella fattispecie, poiché riguarda conglobamenti anteriori al CCNL del 2003 e deve essere letta nel quadro della successiva disciplina collettiva del trattamento economico.
Tale disposizione fa riferimento a conglobamenti tutti precedenti il c.c.n.l. Scuola del 2003 e non considera che gli artt. 2 e 45 d.lgs. n. 165/2001 riservano alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti e attribuiscono alla stessa il potere di derogare a previgenti disposizioni di legge, salve inderogabilità espresse (cfr. Cass. n. 10064/2016).
La determinazione del trattamento economico dei dipendenti pubblici è riservata alla contrattazione collettiva, alla quale è riconosciuto il potere di derogare alle disposizioni legislative previgenti, salvo che queste siano espressamente inderogabili.
Invero, non si possono dire sussistenti norme che abbiano modificato tale assetto, in quanto il d.lgs. n. 64/2017 ha lasciato invariati i criteri di attribuzione e quantificazione dell’assegno di sede e ha fatto rinvio al sistema precedente, il quale però, nel combinarsi di contrattazione e normativa sull’assegno di sede, non prevedeva che al conglobamento dell’i.i.s. nello stipendio seguisse la detrazione di essa dallo stipendio, che, anzi, era impedita dal conglobamento in esso, il tutto secondo una configurazione che – in assenza nel d.lgs. 64 cit. di previsioni esplicite finalizzate a rimettere in discussione le caratteristiche sopra precisate - è tuttora destinata a regolare la fattispecie.
Il d.lgs. n. 64/2017 non ha alterato il regime: ha mantenuto i criteri di attribuzione e quantificazione dell’assegno di sede e rinviato al sistema preesistente, senza introdurre un’espressa regola di detrazione dell’indennità conglobata.
Massime di principio
- Per il personale scolastico in servizio all’estero, la previsione di una ritenuta dell’indennità integrativa speciale sullo stipendio contenuta nella nota a verbale dell’art. 76 del CCNL Scuola del 24 luglio 2003 non è applicabile dal CCNL del 29 novembre 2007, che non l’ha reiterata.
- Quando l’indennità integrativa speciale è conglobata nello stipendio tabellare, il relativo importo si cumula con l’assegno di sede; in assenza di una previsione espressa, la funzione indennitaria e non retributiva dell’assegno esclude che esso sia ridotto mediante detrazione dal trattamento retributivo.
- L’art. 1, comma 37, della legge n. 549/1995, riferito a conglobamenti anteriori al CCNL Scuola del 2003, non consente di mantenere la detrazione dell’indennità integrativa speciale dopo che la disciplina collettiva successiva non abbia reiterato la relativa ritenuta.
- Gli artt. 2 e 45 del d.lgs. n. 165/2001 riservano alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico dei dipendenti pubblici e le attribuiscono il potere di derogare alle disposizioni legislative previgenti, salvo inderogabilità espresse.
- Il d.lgs. n. 64/2017, mantenendo invariati i criteri di attribuzione e quantificazione dell’assegno di sede e rinviando al sistema precedente, non ha introdotto una deroga espressa al regime di cumulo tra stipendio tabellare comprensivo dell’indennità integrativa speciale e assegno di sede.
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