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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25645/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore era stato licenziato per ragioni disciplinari dalla società datrice di lavoro. Il Tribunale aveva respinto l’impugnazione del licenziamento e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1841/2025 depositata il 9 maggio 2025, aveva rigettato l’appello depositato il 25 ottobre 2024. In appello, l’udienza di discussione inizialmente fissata per il 7 novembre 2024 era stata differita al 10 aprile 2025; con decreto del 5 marzo 2025 la Corte aveva disposto la sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte, assegnando il termine fino alle 9.30 del giorno dell’udienza e indicando la facoltà di chiedere la trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto. La società si era costituita in appello il 28 marzo 2025, dopo il decreto e dopo la scadenza di quel termine. Con le note scritte, il lavoratore aveva chiesto un termine per ulteriori note difensive oppure la fissazione dell’udienza orale, per poter replicare alle difese della società. La Corte territoriale aveva ritenuto tardiva la richiesta e deciso la causa senza discussione orale. Con un unico motivo, il lavoratore ha denunciato la nullità del procedimento e della sentenza, per violazione dell’art. 127-ter c.p.c. e lesione del contraddittorio e del diritto di difesa: ha contestato che la richiesta potesse essere considerata tardiva, anche perché la società si era costituita solo dopo la scadenza del termine previsto per opporsi alla trattazione cartolare.

La decisione

La Cassazione ha accolto l’unico motivo. Ha chiarito che, poiché l’appello era stato depositato il 25 ottobre 2024, non si applicava la novella degli artt. 127-ter e 128 c.p.c. introdotta dal d.lgs. n. 164/2024, entrato in vigore il 26 novembre 2024. Nel testo applicabile dell’art. 127-ter c.p.c., il termine perentorio è quello minimo previsto per il deposito delle note; non sono invece perentori, in assenza di espressa previsione, né il termine di cinque giorni per opporsi alla sostituzione dell’udienza né quello successivo entro cui il giudice deve provvedere. La Corte d’appello aveva quindi applicato una decadenza non prevista dalla legge. Inoltre, la costituzione tardiva della società e l’esigenza del lavoratore di replicare alle difese sopravvenute rendevano necessario ripristinare il confronto orale, in funzione del contraddittorio e del diritto di difesa. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, perché fissi l’udienza di discussione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 127-ter c.p.c.

    Orbene, nella specie la Corte territoriale ha disatteso «la richiesta di trattazione orale della parte appellante» sull’errato assunto che fosse tardiva, comminando una decadenza non prevista dalla legge, atteso che l’art. 127 ter, comma 2, c.p.c., qualifica come perentorio solo il termine minimo stabilito per il deposito delle note, ma non quello di cinque giorni dalla comunicazione in cui la parte costituita può opporsi alla sostituzione, né quello successivo, sempre di cinque giorni, entro cui il giudice deve provvedere.

    Nel testo applicabile alla controversia, soltanto il termine minimo per il deposito delle note è qualificato come perentorio. Non può essere dichiarata tardiva, con conseguente decadenza, l’opposizione alla sostituzione dell’udienza proposta oltre il termine di cinque giorni, poiché la legge non attribuisce a tale termine carattere perentorio.

  • art. 152, secondo comma, c.p.c.

    Come noto, il termine perentorio è solo quello espressamente dichiarato tale dalla legge secondo la previsione dell’art. 152, secondo comma, c.p.c. o quello fissato dal Giudice che dalla legge sia autorizzato a fissare.

    La perentorietà di un termine processuale richiede un’espressa previsione legislativa oppure che il termine sia fissato dal giudice in presenza di un’autorizzazione di legge; non può essere desunta implicitamente.

  • art. 7, comma 2, d.lgs. n. 164/2024

    Opportuno premettere che, nel caso all’attenzione del Collegio in cui l’atto di appello è stato depositato in data 25 ottobre 2024, non trova applicazione la novella del combinato disposto degli artt. 127 ter e 128 c.p.c., introdotta dal d.lgs. n. 164/2024, entrato in vigore il 26 novembre 2024, in difetto di una esplicita disposizione normativa in tal senso, così come stabilito dall’art. 7, comma 2, del medesimo decreto legislativo (v. Cass. n. 11378/2026).

    La novella processuale introdotta dal d.lgs. n. 164/2024 non si applica al giudizio di appello instaurato con atto depositato prima della sua entrata in vigore, in mancanza di un’espressa disposizione che ne preveda l’applicazione.

Massime di principio

  • La sostituzione dell’udienza di discussione con il deposito di note scritte nel rito del lavoro non può comprimere il contraddittorio e il diritto di difesa: quando, in base all’andamento concreto del processo, occorrono chiarimenti o un confronto tra le parti e il giudice, deve essere ripristinata la trattazione orale.
  • Nel regime dell’art. 127-ter c.p.c. applicabile prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 164/2024, la richiesta di trattazione orale non può essere dichiarata tardiva per il mancato rispetto del termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto, perché la legge non qualifica tale termine come perentorio.
  • La costituzione di una parte dopo la scadenza del termine assegnato per opporsi alla trattazione cartolare può rendere giustificata la successiva richiesta della controparte di fissare la discussione orale, quando questa sia necessaria per replicare alle difese sopravvenute e assicurare il pieno contraddittorio.
  • La perentorietà di un termine processuale non può essere introdotta dal giudice in assenza di una previsione legislativa espressa o di una specifica autorizzazione di legge a fissare un termine perentorio.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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