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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22734/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due imputati ritenuti responsabili in primo grado di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dal carattere mafioso ex art. 416-bis.1 c.p., e di detenzione/cessione di droga a fini di spaccio. La Corte d'appello aveva parzialmente riformato la sentenza rideterminando il trattamento sanzionatorio: per uno aveva escluso le aggravanti di cui agli artt. 74, comma 4, d.P.R. 309/1990 e 416-bis.1 c.p. e aveva ritenuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva; per l'altro aveva concesso le attenuanti generiche in prevalenza sulle altre attenuanti diverse da quella di cui all'art. 416-bis.1 c.p. Nel ricorso per cassazione, il primo imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche; il secondo ha dedotto violazione di norme processuali e mancanza di motivazione per l’omessa esclusione dell’aggravante mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 c.p. La Corte rileva inoltre una rinuncia al ricorso da parte di uno dei difensori, ma la ritiene non sufficientemente certa quanto alla volontà di rinunciare all’impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per il primo ricorso ha ritenuto la censura generica e indeterminata ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., oltre che manifestamente infondata, poiché le attenuanti generiche risultavano già riconosciute in una precedente fase di appello e quindi coperte da giudicato; ha anche ribadito che la dosimetria della pena e il bilanciamento delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Per il secondo ricorso ha ritenuto il motivo generico e aspecifico, non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, e comunque meramente rivalutativo del fatto, censurando un vizio non scrutinabile in cassazione se non nei limiti dell’esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74, comma 4, d.P.R. 309/1990

    Aggravante esclusa dalla Corte d'appello nel giudizio di merito; la Cassazione non la rivaluta nel merito.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Aggravante richiamata nei motivi di ricorso; la Corte ribadisce che la sua esclusione o applicazione è questione motivazionale non sindacabile se la motivazione è logicamente adeguata.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Reato di detenzione/cessione di stupefacenti contestato ai ricorrenti.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e non generico; la mancanza di indicazione degli elementi di censura determina inammissibilità.

  • art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato ai vizi rilevanti ai fini della cassazione, senza rivalutazione delle acquisizioni processuali.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    La graduazione della pena, incluse le diminuzioni e gli aumenti per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito secondo i criteri legali di commisurazione.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, autosufficiente e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure generiche o astratte integra inammissibilità.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del fatto o nella ricostruzione delle acquisizioni processuali, dovendo limitarsi a verificare la tenuta logica e giuridica della motivazione.
  • La determinazione della pena e il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti appartengono alla discrezionalità del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per vizi motivazionali effettivi e specificamente dedotti.
  • Quando una statuizione favorevole all'imputato sia già passata in giudicato, essa non può essere rimessa in discussione mediante un ricorso che non indichi un effettivo vizio della successiva decisione.
  • La rinuncia all'impugnazione deve emergere in modo univoco e certo dalla dichiarazione prodotta; in difetto di chiarezza sulla volontà rinunciativa, la Corte non può attribuirle effetto estintivo del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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