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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11250/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una precedente sentenza passata in giudicato che aveva accertato, tra i danti causa delle parti, l'esistenza di un diritto personale di godimento qualificato come "servitù irregolare" in relazione al mantenimento di luci e vedute di un immobile prospicienti il fondo confinante. L'immobile gravato da tale situazione è poi stato trasferito all'odierno ricorrente in sede di esecuzione immobiliare. L'erede della originaria titolare del fondo vicino ha chiesto, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la condanna del nuovo proprietario a chiudere le aperture, sostenendo che il diritto personale accertato in precedenza si fosse estinto con il trasferimento del bene e non fosse opponibile al nuovo acquirente. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione, ritenendo che il giudicato sulla servitù irregolare facesse stato tra le parti e che il diritto, essendo personale, non fosse trasmissibile senza un'apposita nuova convenzione tra i successivi titolari. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme su azione negatoria e distanze legali, sostenendo che la controparte avrebbe dovuto allegare anche la violazione degli artt. 901 e 905 c.c. e che il giudicato del 2014 non accertava l'illegittimità delle aperture, ma solo l'esistenza del diritto del precedente proprietario. Con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sulla trascrizione/opponibilità ai terzi, sostenendo che la scrittura richiamata dalla sentenza del 2014 dovesse essere interpretata come costitutiva di una servitù reale e che, comunque, il relativo accertamento non fosse opponibile all'avente causa in difetto di trascrizione o annotazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva la reale ratio della decisione impugnata: la Corte d'appello non aveva accolto una vera azione reale fondata sulle distanze, ma aveva ritenuto proposta un'azione personale conseguente all'estinzione della servitù irregolare già accertata, sicché non era necessario allegare la violazione delle distanze legali. Ha inoltre osservato che, una volta qualificato il rapporto come servitù irregolare, esso integra un rapporto obbligatorio atipico, personale e non automaticamente trasmissibile al nuovo proprietario in assenza di una nuova convenzione. Il secondo motivo è stato respinto perché il giudicato della sentenza del 2014 faceva stato tra le parti e tra i rispettivi eredi e aventi causa ex art. 2909 c.c.; l'aggiudicazione in sede di esecuzione forzata è stata richiamata come acquisto a titolo derivativo, non originario, con conseguente successione nella medesima posizione giuridica del debitore esecutato. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese di legittimità e, trattandosi di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma processuale richiamata per l'introduzione del giudizio sommario di cognizione nel merito della controversia

  • art. 702-ter c.p.c.

    norma richiamata per l'ordinanza di rigetto del Tribunale resa nel rito sommario

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa; il precedente accertamento sull'esistenza della servitù irregolare non poteva essere rimesso in discussione

  • artt. 901 c.c.

    richiamati dal ricorrente sulle distanze e sulle luci, ma ritenuti non decisivi perché la domanda accolta in appello era di natura personale e non reale

  • artt. 905 c.c.

    richiamati dal ricorrente sulle vedute e sulle distanze, ma non necessari per la decisione della domanda come qualificata dalla Corte d'appello

  • art. 366, co. 1, n. 6 c.p.c.

    il ricorrente avrebbe dovuto indicare specificamente il contenuto degli atti da cui desumere la diversa qualificazione della domanda

  • art. 1362 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per sostenere una diversa interpretazione della scrittura privata costitutiva del diritto

  • art. 1027 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per sostenere la natura di servitù reale del diritto controverso

  • art. 1031 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla costituzione e struttura delle servitù prediali

  • art. 111, co. 4, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la non opponibilità dell'accertamento al suo dante causa e, quindi, all'avente causa

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per la riproposizione in appello dell'eccezione sulla natura reale del diritto

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato; la Corte richiama il meccanismo acceleratorio e le conseguenze sanzionatorie della mancata adesione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    applicati perché la decisione finale è conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.; la Corte collega la previsione a una ipotesi legale di abuso del processo e responsabilità aggravata

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La servitù irregolare non costituisce un diritto reale tipico, ma integra un rapporto obbligatorio atipico e personale, destinato a favore del soggetto indicato nell'atto costitutivo; perciò non si trasmette automaticamente al successivo acquirente del bene in assenza di una nuova convenzione.
  • Quando la domanda è costruita come azione personale conseguente all'estinzione di un diritto personale di godimento già accertato in giudicato, non è necessario allegare anche la violazione delle distanze legali o delle norme sulle luci e vedute, perché il petitum non è l'accertamento di una servitù reale ma la cessazione dell'effetto del titolo personale.
  • Il giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. vincola non solo le parti del precedente giudizio, ma anche i loro eredi e aventi causa; l'aggiudicatario in esecuzione forzata succede a titolo derivativo nella posizione giuridica del debitore esecutato.
  • Per censurare efficacemente in cassazione la qualificazione data dal giudice di merito alla domanda o al rapporto dedotto, il ricorrente deve confrontarsi con la ratio decidendi concreta della sentenza impugnata e indicare specificamente, nei limiti dell'art. 366, n. 6 c.p.c., gli atti processuali rilevanti.
  • In caso di decisione di legittimità conforme alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., la Corte può applicare le sanzioni previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., valorizzando la mancata adesione alla delibazione come indice legale di abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaAbuso del diritto

Testo integrale

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