Cassazione Penale, Sentenza n. 21473/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Frosinone del 18/11/2022, con due censure principali: 1) vizio di motivazione relativo alla sussistenza del reato contestato (illecita detenzione di sostanze stupefacenti) ; 2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca del denaro sequestrato, contestando l'assenza del nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato e lamentando l'insufficiente valutazione della documentazione bancaria e postale prodotta a giustificazione della legittimità del possesso
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso quanto al primo motivo (patteggiamento: limitata impugnabilità ex art. 448, comma 2-bis c.p.p.). Ha invece accolto il secondo motivo relativo alla confisca del denaro: richiamata la giurisprudenza secondo cui, per il reato di mera detenzione di stupefacenti, il denaro può essere confiscato solo se ricorrono le condizioni di cui all'art. 240-bis c.p. (e tale disciplina è esclusa quando è applicata la ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 T.U. stupefacenti), la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che disponeva la confisca e ha ordinato la restituzione del denaro all'avente diritto. Il resto della sentenza impugnata è stato dichiarato inammissibile
Norme richiamate
Norma sul patteggiamento che disciplina l'applicazione della pena concordata; implica limiti all'impugnabilità della pronuncia che applica patteggiamento
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Comma che disciplina l'ipotesi lieve di detenzione di stupefacenti; la sua ricognizione nella fattispecie esclude l'applicabilità di talune misure ablative previste per i reati più gravi
Norma generale sulla confisca per reati; la Corte rileva che, in relazione alla mera detenzione di stupefacenti, non è adeguata a giustificare la confisca del denaro in assenza di nesso di pertinenzialità
Prevede la confisca per gli strumenti, beni e proventi del reato in ambiti specifici; la Corte precisa che per il reato di detenzione di stupefacenti il danaro rinvenuto può essere confiscato solo se ricorrono le condizioni previste da questa norma, normalmente richiamata per reati collegati al traffico
art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990
Disposizione che rinvia all'applicabilità dell'art. 240-bis per i delitti di cui al T.U. stupefacenti ma che esclude l'applicabilità dell'art. 240-bis quando sia riconosciuta l'ipotesi lieve del comma 5 dell'art. 73
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato come norma che, per l'ipotesi di cessione, permette misure ablative diverse; la Corte distingue tra detenzione (per la quale manca il nesso di pertinenzialità) e cessione (per la quale la confisca del denaro può essere giustificata)
Limita l'impugnabilità della pronuncia che applica la pena su richiesta delle parti (patteggiamento), rendendo inammissibili certe doglianze in cassazione salvo i profili tassativamente indicati dal disposto
Norma sulle cause di proscioglimento; la Corte rileva che, in sede di patteggiamento, non è ammessa la censura per omessa verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento a causa dei limiti di impugnabilità
Massime di principio
- In caso di patteggiamento le possibilità di impugnazione in Cassazione sono molto limitate: molte censure relative alla sussistenza del reato o alle cause di proscioglimento sono dichiarate inammissibili per effetto dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
- Per il reato di mera detenzione di stupefacenti (art. 73, comma 5 T.U. stupefacenti) non è automaticamente legittima la confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato; la confisca è ammissibile solo se sussistono le condizioni previste dall'art. 240-bis c.p. o se si dimostra il nesso di pertinenzialità con l'attività di spaccio
- L'art. 85-bis del T.U. stupefacenti esclude l'applicabilità dell'art. 240-bis quando sia riconosciuta l'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73, quindi quando sia contestata solo la detenzione lieve la confisca del denaro è normalmente preclusa
- Quando si contesta una confisca di denaro, è determinante produrre e documentare in modo convincente la provenienza lecita della somma e l'assenza di un nesso funzionale con l'attività di spaccio; l'assenza di adeguata motivazione sul punto può condurre all'annullamento della misura
- La giurisprudenza di legittimità distingue attentamente tra detenzione e cessione: per la cessione/smercio è più agevole giustificare la confisca del denaro come provento o strumento del reato, mentre per la mera detenzione occorre un accertamento specifico del nesso di pertinenzialità
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