Cassazione Civile, Ordinanza n. 25837/2023 del 05/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La società ricorrente aveva opposto un avviso di addebito con cui l'INPS le richiedeva contributi asseritamente omessi. In primo e secondo grado l'opposizione era stata accolta solo in parte, con accertamento di un importo inferiore a quello preteso. In cassazione la società ha dedotto sei motivi: 1) violazione dell'art. 414 c.p.c. per avere il giudice di merito ritenuto irrilevante la divergenza tra il verbale ispettivo richiamato nell'avviso di addebito e quello poi indicato dall'INPS a fondamento del credito; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per il mancato accoglimento delle prove orali dedotte; 3) motivazione asseritamente costituzionalmente inadeguata; 4) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. nell'interpretazione del contratto con cui la ricorrente era subentrata ad altra società, sostenendo che non vi fosse stato trasferimento della concessione BMW e che il compendio trasferito consistesse solo in fondi di magazzino; 5) violazione dell'art. 8 l. n. 223/1991, assumendo che non potessero negarsi gli sgravi contributivi perché i lavoratori erano stati licenziati prima di essere riassunti e vi era stata una chiusura dell'attività; 6) violazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata nuova regolazione delle spese dopo il preteso parziale accoglimento dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'avviso di addebito non è atto del processo soggetto ai requisiti di cui all'art. 414 c.p.c., chiarendo che la questione della diversa indicazione del verbale ispettivo poteva al più incidere sulle preclusioni e sulla possibilità di precisare/modificare le conclusioni in primo grado, ma la ricorrente non aveva dedotto di avere formulato inutilmente tale richiesta. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondati il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, perché diretti in sostanza a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle risultanze documentali, attività preclusa in sede di legittimità; inoltre ha rilevato che la Corte territoriale aveva esaminato i fatti decisivi e motivato in modo sufficiente, valorizzando il contratto di affitto e poi di cessione di azienda, la sospensione dell'attività, la riassunzione del personale e il trasferimento anche di autorizzazioni e contratti di concessione. Ha infine respinto il sesto motivo, osservando che la correzione del riferimento alla rivalutazione monetaria nel dispositivo non costituiva accoglimento, neppure parziale, dell'appello della società. La ricorrente è stata condannata alle spese e, per effetto del rigetto, anche al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
I requisiti di specificità dell'atto introduttivo del giudizio non si applicano all'avviso di addebito, che non è atto del processo; la questione rileva semmai sul piano delle allegazioni dell'ente nella memoria di costituzione e delle preclusioni processuali.
La pretesa contributiva deve essere allegata e provata dall'ente convenuto nella memoria di costituzione, con i correlati effetti delle preclusioni e della non contestazione.
La censura non è accolta perché le prove orali richieste miravano a sovvertire circostanze documentalmente risultanti e già valutate dal giudice di merito.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta sufficiente e non costituzionalmente inadeguata.
La sentenza impugnata non è stata ritenuta affetta da mancanza apparente o inesistenza di motivazione.
La motivazione della Corte territoriale è stata considerata adeguata rispetto al contenuto richiesto dalla norma.
L'interpretazione del contratto operata dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione quando si risolva in un apprezzamento di fatto fondato su elementi documentali.
La Corte non accoglie la tesi della ricorrente sulla spettanza degli sgravi, ritenendo assorbente la qualificazione del rapporto come trasferimento d'azienda e non consentito il riesame del fatto in cassazione.
È stata confermata la ricostruzione di merito secondo cui tra le società si era realizzato un trasferimento d'azienda in senso ampio, comprendente beni, autorizzazioni, contratti di concessione e utenze, con continuità del personale.
La regolazione delle spese non andava modificata perché la correzione del dispositivo sul punto della rivalutazione monetaria non costituiva accoglimento, nemmeno parziale, dell'appello della ricorrente.
La causa è stata trattata in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza nel termine indicato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'avviso di addebito non è un atto processuale soggetto ai requisiti formali dell'atto introduttivo del giudizio; l'eventuale difformità tra il verbale ispettivo richiamato nell'avviso e quello successivamente indicato dall'ente rileva, al più, sul piano delle allegazioni e delle preclusioni processuali, non come nullità dell'avviso stesso.
- Nel giudizio di opposizione a pretesa contributiva, la contestazione che richieda una diversa ricostruzione del fatto, la valutazione di documenti o l'ammissione di prove volte a sovvertire elementi già documentati integra una censura di merito non proponibile in cassazione.
- La deduzione di vizio motivazionale è inammissibile quando la sentenza di merito abbia effettivamente esaminato i fatti rilevanti e il motivo miri soltanto a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
- Ai fini della qualificazione come trasferimento d'azienda rileva la sostanza dell'operazione economica, valorizzando il passaggio del compendio organizzato, delle autorizzazioni e dei rapporti funzionali all'esercizio dell'attività, oltre alla prosecuzione del personale.
- La correzione di un errore contenuto nel dispositivo di primo grado non comporta, di per sé, accoglimento del gravame; le spese di lite vanno quindi regolate in base all'effettivo esito delle domande e delle impugnazioni.
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