Cassazione Penale, Sentenza n. 16329/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dedotta dall'imputato avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), sostenendo l'illegalità della pena per aver il giudice aumentato la pena sulla base della "recidiva reiterata" (art. 99, comma 4, c.p.) senza che esistesse il presupposto di una precedente dichiarazione di recidiva semplice contenuta in una sentenza irrevocabile di condanna. In sostanza il ricorrente deduce che l'aumento di due terzi sarebbe illegale perché operato in assenza della dichiarazione di recidiva richiesta dalla normativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto preliminarmente che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso per cassazione contro sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati (tra cui l'illegalità della pena). La Corte ha poi motivato che, anche assumendo valida la censura del ricorrente, l'eventuale errore nell'applicazione della recidiva reiterata darebbe luogo al massimo a una pena "illegittima" e non a una pena "illegale", perché la pena risultante rientra nei limiti edittali previsti. La giurisprudenza delle Sezioni Unite (Savini, Sacchettino, ecc.) è richiamata per distinguere l'illegalità (sovrappassaggio dei limiti edittali per genere, specie o minima/massima) dall'illegittimità (vizio del procedimento di commisurazione pur entro i limiti). Conseguentemente il vizio prospettato non rientra nelle ipotesi di ammissibilità di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con conseguente inammissibilità del ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che disciplina la fattispecie di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; la pena applicata dal GIP è stata commisurata nell'ambito della cornice edittale prevista da tale disposizione.
Disciplina l'aumento di pena per la recidiva reiterata; il ricorrente sosteneva che l'aumento fosse illegittimo in assenza della previa dichiarazione di recidiva semplice in sentenza irrevocabile. La Corte ha osservato che l'erronea valutazione della recidiva può dar luogo a pena illegittima se resta nei limiti edittali, e solo se la pena eccede i limiti edittali si configurerebbe una pena illegale.
Istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento). Il procedimento speciale comporta limiti all'impugnabilità della sentenza e prevede che la Cassazione sia investita solo per motivi specifici stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita le ragioni di ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibile il ricorso quando la censura non rientra in tali ipotesi o quando l'errore produce al più una pena illegittima.
Stabilisce i limiti edittali per la reclusione; la Corte ha verificato che la pena inflitta rientrava nei limiti previsti, elemento decisivo per escludere l'illegalità.
Stabilisce i limiti edittali per la multa; la Corte ha rilevato che anche la parte pecuniaria della pena rientrava nei limiti edittali.
Norma che consente la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende; applicata dalla Corte per infliggere euro 3.000 al ricorrente per la responsabilità per inammissibilità.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato nella motivazione per i limiti della esposizione del motivo in ricorso (brevità e necessità di adesione ai limiti motivazionali); utilizzato per la valutazione formale del motivo dedotto.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U, n. 47182/2022 "Savini"; Sez. U, n. 877/2022 "Sacchettino"; Sez. U, n. 47182/2022 "Savini"; altre pronunce richiamate)
Le Sezioni Unite hanno differenziato i concetti di "pena illegale" (violazione dei limiti edittali per genere, specie o valore minimo/massimo) e "pena illegittima" (vizi nell'esercizio della discrezionalità commisurativa entro i limiti). La Corte ha applicato tali principi per ritenere che l'errata applicazione della recidiva reiterata, se non determina il superamento dei limiti edittali, non legittima il ricorso per cassazione contro sentenza di applicazione della pena.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) è ammissibile solo per i motivi tassativi di cui all'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; questioni diverse sono inammissibili.
- La distinzione tra "pena illegale" e "pena illegittima" è cruciale: solo se la pena eccede i limiti edittali (per genere, specie o valore minimo/massimo) si configura una pena illegale che può giustificare il ricorso; errori di calcolo o vizi argomentativi che restano nei limiti costituiscono invece pena illegittima e non sono rimediabili in Cassazione nel rito speciale.
- L'applicazione della recidiva (anche "reiterata") deve essere valutata con attenzione: la sua errata valutazione può incidere sulla legittimità della commisurazione della pena, ma non necessariamente sulla sua legalità, a meno che l'errore non determini il superamento dei limiti edittali.
- Nelle impugnazioni basate su errata qualificazione o su contestazione della recidiva, occorre dimostrare con immediatezza e chiarezza che l'errore è evidente rispetto al capo di imputazione; altrimenti la censura è inammissibile per non manifestità dell'errore.
- Per l'imputato che voglia contestare l'aumento per recidiva è strategico verificare preliminarmente l'effettiva esistenza di precedenti definitivi e di una declaratoria di recidiva nelle sentenze pregresse, e, se possibile, sollevare la questione nei gradi di merito prima della fase di applicazione della pena su richiesta delle parti.
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