Cassazione Civile, Ordinanza n. 19828/2022 del 20/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta dalla banca contro un proprio dipendente, inquadrato come quadro direttivo di IV livello e responsabile del segmento "small business" presso due direzioni territoriali, per avere autorizzato o favorito quattro pratiche di affidamento in favore di soggetti ritenuti non affidabili, senza adeguata vigilanza sui criteri di concessione del credito e in violazione delle regole interne e territoriali della banca. Il Tribunale aveva accolto la domanda, condannando il dipendente al risarcimento di una somma poi ridotta in appello all’esito di CTU contabile. La Corte d’appello ha confermato la decisione ritenendo provate, tramite testimonianze e documenti, le indebite pressioni esercitate dal dipendente per favorire clienti privi di merito creditizio, nonché la correttezza della quantificazione del danno, calcolata come perdita effettiva residua della banca al netto dei recuperi e delle cessioni di credito. Il ricorrente ha censurato: 1) la nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia, sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe esaminato specificamente le sue doglianze sulle risultanze istruttorie, sulla circolare bancaria del 2009 che avrebbe superato le precedenti regole di competenza territoriale, e sulle singole pratiche (Moretti, CBF s.r.l., Immobiliare s.r.l., Euro Costruzioni s.r.l.); 2) la nullità della sentenza anche in punto quantificazione del danno, per mancato esame delle sue contestazioni sulla CTU e sul calcolo del pregiudizio; 3) la violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la banca non avesse provato in modo certo ed esatto l’an e il quantum del danno, anche perché i clienti erano divenuti insolventi per fatto proprio, i crediti erano stati ceduti e non dichiarati inesigibili, e il rischio d’impresa non poteva essere addossato al dipendente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, formalmente prospettate come omessa pronuncia o motivazione apparente, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, quindi estranea al giudizio di legittimità. Ha escluso l’esistenza di un vero vizio di omessa pronuncia, osservando che la Corte territoriale aveva esaminato la questione in modo sufficiente e coerente, motivando sulla responsabilità del dipendente, sulle singole pratiche e sulla quantificazione del danno mediante CTU. Ha anche escluso la motivazione apparente, rilevando che l’apparato argomentativo della sentenza impugnata era intellegibile e completo. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto che non vi fosse violazione dell’art. 2697 c.c., perché il giudice di merito non aveva invertito l’onere della prova, ma aveva accertato in fatto an e quantum del danno secondo le regole applicabili. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
n. 4; n. 3; richiamo anche al n. 5
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto la decisione su una domanda, eccezione o istanza decisiva; le censure che mirano a contestare la sufficienza o la correttezza della motivazione non rientrano nel n. 4 e, se del caso, andrebbero ricondotte al n. 5, nei limiti di ammissibilità del sindacato di legittimità.
La violazione corrisponde a una vera omissione di pronuncia, non a una semplice motivazione ritenuta carente o non convincente.
Non consente di censurare in cassazione il mero cattivo apprezzamento delle prove non legali, se la doglianza tende solo a una diversa valutazione del merito.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione è configurabile solo quando la motivazione sia mancante o affetta da anomalia costituzionalmente rilevante; non basta la critica alla sua maggiore o minore persuasività.
L’onere probatorio sul danno non è invertito se il giudice di merito accerta an e quantum sulla base delle prove acquisite; la censura è inammissibile quando mira solo a contestare tale accertamento di fatto.
In presenza di "doppia conforme" il vizio di omesso esame dei fatti decisivi non è utilmente deducibile nei limiti indicati dalla norma.
È richiamata la proposta in camera di consiglio nel procedimento accelerato di decisione.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater e comma 1-bis
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice ometta completamente di decidere su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta e decisiva; non ricorre quando la parte contesti semplicemente la motivazione perché ritenuta insufficiente, lacunosa o non condivisibile.
- La denuncia di motivazione apparente è ammissibile solo in presenza di un'anomalia motivazionale radicale, tale da rendere la motivazione inesistente o meramente apparente; non è sufficiente che la parte ritenga la motivazione poco analitica o non convincente.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione del fatto; il cattivo apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito non integra, di per sé, un vizio denunciabile.
- La censura ex art. 2697 c.c. è fondata solo se il giudice abbia effettivamente invertito l’onere della prova; se invece il giudice ha valutato le prove e accertato in fatto l’an e il quantum del danno, la doglianza si risolve in una contestazione di merito inammissibile in cassazione.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato sul vizio di omesso esame di fatti decisivi è ulteriormente ristretto e non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione delle risultanze istruttorie.
- Ai fini della responsabilità risarcitoria del dipendente verso il datore di lavoro, il danno può essere quantificato in base alla perdita effettiva residua, al netto di recuperi, cessioni o altre poste che abbiano ridotto il pregiudizio economico finale, ove tale criterio risulti adeguatamente accertato in fatto.
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