Cassazione Civile, Ordinanza n. 28115/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso presentata da una società per somme versate a titolo di IRPEG con riferimento agli anni d'imposta 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, assumendo l'illegittimità dell'indeducibilità dell'IRAP dalla base imponibile IRPEG/IRES. Il giudizio di merito aveva parzialmente accolto la domanda e la CTR aveva rigettato l'appello principale dell'Ufficio, accogliendo solo in parte l'appello incidentale della società e riconoscendo anche il rimborso per l'annualità 2004. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto cinque motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della domanda di rimborso per le annualità 2000-2002 perché definite con condono ex art. 9 L. 289/2002, oltre a motivazione apparente e violazione della stessa norma; 2) omessa pronuncia sul dedotto vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado per il riconoscimento del rimborso anche per versamenti dal 1 gennaio 2005 al 15 giugno 2006, non oggetto di domanda; 3) omessa pronuncia sulla violazione dell'art. 6 D.L. 185/2008, sostenendo che la CTR avrebbe riconosciuto il rimborso senza verificare i presupposti procedurali e sostanziali previsti dalla norma; 4) omessa pronuncia sulla violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 6 D.L. 185/2008, contestando la quantificazione del rimborso nella misura del 10% delle imposte versate e l'insufficiente assolvimento dell'onere probatorio da parte del contribuente; 5) violazione dell'art. 6 D.L. 185/2008 e dell'art. 2697 c.c. per aver riconosciuto il rimborso 2004 senza adeguata verifica normativa e probatoria. La società resistente ha difeso la correttezza della decisione di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i primi quattro motivi, osservando che la sentenza d'appello si era limitata a un generico "conferma nel resto" senza dare conto, neppure per relationem, della decisione sugli specifici motivi di gravame. È stata quindi ravvisata omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sia sulle questioni relative al condono per le annualità 2000-2002, sia sul dedotto vizio di ultrapetizione, sia sui profili legati all'applicazione dell'art. 6 D.L. 185/2008 e all'onere della prova sulla spettanza e quantificazione del rimborso. L'accoglimento dei primi quattro motivi ha comportato l'assorbimento del quinto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, sezione staccata di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
principio del chiesto e pronunciato
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande, eccezioni e motivi di gravame; la mancata statuizione integra nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge rispetto alla disciplina del rimborso e dell'onere probatorio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente.
Richiama la ripartizione dell'onere della prova: il contribuente deve dimostrare i presupposti e la quantificazione del credito richiesto a rimborso.
art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
È stata dedotta la sua idoneità a precludere la richiesta di rimborso per annualità definite con condono.
art. 6 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2
È stata richiamata come disciplina del rimborso correlato alla deducibilità dell'IRAP, con necessità di verificare i relativi presupposti e la corretta quantificazione dell'importo spettante.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Norme procedurali richiamate per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- La sentenza d'appello è nulla per omessa pronuncia quando non contiene alcuna statuizione, neppure implicita o per relationem, sui singoli motivi di appello o sulle eccezioni di merito devolute.
- Una motivazione d'appello per relationem è valida solo se il giudice di secondo grado renda percepibili, anche sinteticamente, le ragioni della conferma e il percorso argomentativo che consenta di collegare la decisione ai motivi di gravame; il mero rinvio acritico alla sentenza di primo grado è insufficiente.
- In materia di rimborso tributario, il giudice deve verificare l'esistenza dei presupposti normativi del credito e l'esatta quantificazione della somma richiesta, poiché la domanda non può essere accolta in assenza di specifico accertamento su tali profili.
- La ripartizione dell'onere della prova impone al contribuente che chieda il rimborso di provare i fatti costitutivi del proprio diritto, inclusa la misura del credito azionato.
- Se l'accoglimento di più motivi di ricorso comporta la cassazione della sentenza per vizio processuale, i motivi ulteriori possono restare assorbiti.
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