Cassazione Civile, Ordinanza n. 25057/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La lite origina da un contenzioso possessory definito in appello, nel quale la Corte territoriale aveva rigettato sia l'impugnazione principale sia quella incidentale e aveva compensato le spese del grado. Il ricorrente per cassazione censurava esclusivamente la statuizione sulle spese, deducendo nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e violazione/falsa applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Sosteneva che la Corte d'appello avesse giustificato la compensazione con formule generiche, richiamando l'"obiettiva complessità" delle questioni e la buona fede delle parti, senza indicare in concreto le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla norma, come interpretata dalla Corte costituzionale. Contestava inoltre che la buona fede degli appellanti potesse integrare, di per sé, un valido presupposto per la compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la motivazione della sentenza d'appello sulla compensazione delle spese era effettivamente comprensibile e ancorata al caso concreto, non meramente apparente né standardizzata, poiché la Corte territoriale aveva spiegato il dissenso rispetto alla decisione del giudice del reclamo possessorio, richiamando normativa, dottrina e giurisprudenza. Ha inoltre ribadito che l'apprezzamento della gravità ed eccezionalità delle ragioni compensative rientra nel giudizio di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da una motivazione non astratta o non illogica. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; non sono state liquidate spese in favore degli intimati perché non costituiti; il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 3.000 ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il procedimento di decisione accelerata per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati è compatibile con la partecipazione del consigliere proponente al collegio decidente, in assenza di incompatibilità ex artt. 51 e 52 c.p.c.
La fase camerale conseguente alla richiesta del ricorrente non integra un giudizio autonomo di riesame della proposta, ma resta parte del medesimo giudizio di cassazione.
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
Non ricorre incompatibilità del consigliere che abbia formulato la proposta ex art. 380-bis c.p.c.
Non sussiste motivo di astensione/incompatibilità per il solo fatto della proposta di definizione accelerata.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo in caso di motivazione apparente o mancante nei suoi elementi essenziali, non per semplice insufficienza argomentativa.
La compensazione delle spese richiede, nel regime applicabile ratione temporis, gravi ed eccezionali ragioni; l'obiettiva complessità della questione può integrare tale nozione se specificamente motivata e riferita al caso concreto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
L'interpretazione del vizio motivazionale è compiuta secondo i canoni ermeneutici generali.
Al rigetto del ricorso conforme alla proposta può conseguire la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La motivazione sulla compensazione delle spese è censurabile in cassazione solo quando sia meramente apparente, standardizzata o priva di effettiva riferibilità al caso concreto; non è sufficiente dedurre una motivazione ritenuta troppo sintetica o non convincente.
- Nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni può fondarsi anche sull'obiettiva complessità della questione giuridica, purché il giudice di merito espliciti in modo concreto le ragioni della scelta.
- Il controllo di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito sulla gravità ed eccezionalità delle ragioni compensative, salvo che la motivazione sia astratta, incongrua o incompatibile con le risultanze della causa.
- Nel procedimento di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., il consigliere che ha formulato la proposta può legittimamente far parte del collegio decidente, poiché la proposta non ha natura decisoria definitiva e non determina incompatibilità.
- Il vizio motivazionale oggi denunciabile in cassazione è confinato al minimo costituzionale: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni o motivazione perplessa/incomprensibile.
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