Cassazione Penale, Sentenza n. 28009/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava carenza e contraddittorieta' della motivazione della Corte di appello sul punto dell'aggravante di cui all'art. 219 legge fall., sostenendo che l'assoluzione dall'illecito documentale avrebbe dovuto incidere sulla valutazione dell'aggravante; contestava l'omesso esame concreto del danno patrimoniale effettivamente subito dai creditori in relazione ai trasferimenti dissipativi (circa euro 642.000) e deduceva che la Corte avrebbe interpretato l'art. 219 come circostanza di pericolo anziche' di danno. Ha inoltre richiamato dati della relazione del curatore (rapporto attivo/passivo) per dimostrare l'insussistenza del pregiudizio reale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto congrua e non censurabile la motivazione della Corte di appello che aveva valutato l'entita' delle elargizioni ingiustificate (superiori a Euro 642.000) come sottrazione all'attivo fallimentare idonea a determinare un danno patrimoniale di rilevante gravita' ai sensi dell'art. 219 legge fall. La Cassazione ha sottolineato che, in giurisprudenza consolidata, il danno nella bancarotta patrimoniale si misura sul valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale e non in rapporto esclusivo al volume del passivo; ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini dell'aggravante, l'assoluzione per il reato documentale quando il danno patrimoniale risulta accertato con riferimento alle condotte dissipative. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali; la decisione di rinvio resa dalla Corte d'appello (pena rideterminata in anni 2 e mesi 6, revoca di alcune pene accessorie) e' stata confermata nei termini impugnati.
Norme richiamate
art. 219 legge fallimentare
La Corte ha interpretato l'art. 219 come aggravante che richiede la valutazione del danno patrimoniale complessivo determinato dalla sottrazione di beni all'esecuzione concorsuale; la gravita' si valuta sul valore degli elementi sottratti all'attivo e sul danno complessivo ai creditori, piu' che sul solo rapporto attivo/passivo
art. 216 legge fallimentare
Richiamata in relazione alle pene accessorie fallimentari: la durata delle pene accessorie e' stata determinata in misura corrispondente alla pena detentiva; la Corte ha valutato anche l'eventuale esclusione di alcune sanzioni accessorie
art. 23 d.l. n. 137/2020 (e succ. modd.)
Norma procedurale richiamata per ammettere la requisitoria scritta del Pubblico Ministero in Cassazione; uso formale dell'istituto non incide sul merito
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
art. 33 legge fallimentare
Richiamata in relazione alla relazione iniziale del curatore fallimentare; la Corte ha sottolineato i limiti della relazione redatta in fase iniziale quando la massa passiva non era ancora definitivamente costituita
artt. 185 e 538 cod. proc. pen. (richiamati in motivi di parte)
Citati dal ricorrente in precedente grado per contestare modalita' probatorie e determinazione della provvisionale; la Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondate tali doglianze ove rilevanti
Massime di principio
- In reati fallimentari la gravita' del danno patrimoniale va valutata sul valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale e non in rapporto immediato e determinante al saldo attivo/passivo alla data iniziale: importi ingiustificati sottratti all'attivo possono costituire danno rilevante anche se l'attivo iniziale appare superiore al passivo
- L'assoluzione da singoli capi (es. bancarotta documentale) non esclude automaticamente la sussistenza dell'aggravante collegata a condotte dissipative distinte: il giudice deve valutare l'effetto patrimoniale concreto delle condotte che restano accertate
- Per censurare in cassazione la valutazione dell'aggravante e' necessario proporre censure specifiche e dimostrare la fallacia della valutazione di merito con elementi concreti: doglianze generiche sulla motivazione sono generalmente inammissibili o infondate
- Se si vuole contestare la rilevanza del danno ai creditori e l'applicazione dell'art. 219, e' utile produrre documentazione completa e aggiornata sulla formazione definitiva della massa passiva e sugli esiti della procedura fallimentare, non solo rilievi preliminari del curatore
- La riconoscibilita' di circostanze attenuanti o l'esclusione di aggravanti puo' dipendere anche dalla personalita' e dalla recidiva dell'imputato e dall'assenza di condotte riparatorie: chiedere la loro valutazione richiede elementi di fatto specifici
- In fase di impugnazione e ricorso per motivi di motivazione, la strategia difensiva efficace richiede che si indichi con precisione quale elemento fattuale o giuridico il giudice avrebbe omesso di considerare e come cio' avrebbe mutato il giudizio sulla qualificazione del danno
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