Cassazione Penale, Ordinanza n. 00412/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di più reati in materia di stupefacenti, armi e tentata estorsione. Con il ricorso ha contestato: l'affermazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, agli artt. 56 e 629 c.p. e all'art. 697 c.p.; la mancata riqualificazione dei fatti nel quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; l'eccessività della pena; la valutazione di inattendibilità del denunciante; il collegamento del ricorrente alla cocaina rinvenuta all'esterno della stalla; la determinazione degli aumenti per la continuazione. La Corte osserva però che le censure sono sostanzialmente reiterative di questioni già esaminate e disattese in appello, generiche e manifestamente infondate; inoltre, viene rilevato che l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di perquisizione era già stata accolta in sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e manifestamente infondati, perché riproponevano doglianze già confutate con argomentazioni giuridiche corrette dalla sentenza impugnata. In particolare, ha valorizzato la coerenza del racconto del denunciante, i riscontri offerti dalla perquisizione, la ricostruzione dei movimenti del ricorrente e la vicinanza del luogo di rinvenimento della sostanza stupefacente. Ha inoltre ritenuto corrette la qualificazione giuridica dei fatti, la motivazione sulla non occasionalità dell'attività di cessione, la conferma degli altri reati in base al rinvenimento di cocaina, sostanza da taglio e munizioni, nonché la determinazione della pena e degli aumenti per continuazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte non ravvisa errori nella qualificazione dei fatti ai sensi della norma incriminatrice in materia di stupefacenti e ritiene infondata la richiesta di riqualificazione nel quinto comma.
art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/1990
La richiesta di applicazione della fattispecie di lieve entità è ritenuta inammissibile perché contrastata dalla motivazione di merito, che ha escluso la mera occasionalità dell'attività di cessione.
Richiamato insieme all'art. 629 c.p. per il reato contestato di tentata estorsione; la Corte non ritiene fondate le censure sulla responsabilità.
La Corte considera corretta la conferma della responsabilità per il reato contestato, richiamando il rinvenimento della sostanza e le circostanze descritte in sentenza.
La responsabilità per la detenzione delle munizioni è ritenuta adeguatamente motivata dai giudici di merito in base al rinvenimento nel luogo indicato dal denunciante.
Non è espressamente citato, ma il dispositivo di condanna al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende corrisponde alla regola conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a reiterare censure già esaminate e confutate dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in una fattispecie di minore gravità richiede censure specifiche sulla motivazione di merito; è infondata se la sentenza ha già argomentato sulla non occasionalità della condotta e sulla gravità complessiva del fatto.
- La valutazione di attendibilità della persona offesa o del denunciante è censurabile solo se il ricorso evidenzia puntuali illogicità o travisamenti, non quando si limita a contrapporre una lettura alternativa dei fatti.
- Quando la ricostruzione dei fatti è sorretta da riscontri oggettivi, come l'esito della perquisizione e il rinvenimento della sostanza o di altri oggetti collegati al reato, la censura di insussistenza del collegamento tra l'imputato e i beni rinvenuti può risultare meramente oppositiva.
- La determinazione della pena e degli aumenti per continuazione è insindacabile in cassazione se la motivazione di merito dà conto in modo congruo della gravità dei singoli reati e della scelta sanzionatoria.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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