Cassazione Civile, Ordinanza n. 37269/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di un centro di analisi, riferibile a prestazioni rese da biologi iscritti all'ENPAB, di ottenere dall'azienda sanitaria il pagamento del contributo integrativo del 2% sulle prestazioni ricevute nel periodo gennaio 2008-marzo 2010. In precedenza era già intervenuta una sentenza del Tribunale di Napoli, non impugnata, che aveva accertato per i periodi sino al 2007 l'obbligo dell'azienda sanitaria di corrispondere tale contributo. La Corte d'appello di Napoli, decidendo sulla revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c., ha ritenuto che quel giudicato esterno si estendesse anche al periodo successivo, poiché le condizioni di fatto e i presupposti dell'obbligo erano rimasti immutati. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 324 c.p.c. per avere attribuito efficacia al giudicato in materia di obblighi previdenziali di durata, e con il secondo motivo violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., della L. n. 234 del 2004 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la rilevanza di detta legge e non avesse esaminato la possibilità di applicazione analogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nei rapporti giuridici di durata e nelle obbligazioni periodiche il giudicato esterno preclude il riesame delle questioni già decise e si proietta nel tempo successivo, salvo sopravvenienze di fatto o di diritto che mutino il rapporto. Ha considerato corretta la valutazione della Corte territoriale, che aveva accertato la pacifica identità della situazione di fatto e la permanenza delle condizioni già oggetto dei precedenti giudicati, con conseguente preclusione del nuovo esame della questione sull'obbligo contributivo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito per effetto del giudicato. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
indicato come fondamento del ricorso per revocazione definito in appello.
richiamato come norma asseritamente violata nel ricorso per cassazione.
richiamato come norma asseritamente violata nel ricorso per cassazione.
richiamato come norma asseritamente violata nel ricorso per cassazione.
richiamato come norma asseritamente violata nel ricorso per cassazione.
richiamato in relazione all'efficacia del giudicato esterno.
L. n. 234 del 2004
invocata dalla ricorrente nel secondo motivo, ma ritenuta non decisiva nel ragionamento della Corte di merito.
richiamato dal ricorrente per sostenere la possibilità di applicazione analogica della disciplina invocata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
base per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- Nei rapporti giuridici di durata e nelle obbligazioni periodiche il giudicato esterno copre non solo il periodo già esaminato, ma si estende ai periodi successivi quando permane immutato il fatto costitutivo del rapporto e non intervengano sopravvenienze di fatto o di diritto.
- La preclusione da giudicato opera anche rispetto a controversie relative a segmenti temporali diversi, se la nuova domanda presuppone il medesimo fatto costitutivo e la stessa questione giuridica già definitivamente decisa.
- L'autonomia dei singoli periodi non impedisce l'efficacia del giudicato quando gli elementi costitutivi della fattispecie originante l'obbligazione abbiano carattere tendenzialmente permanente.
- Una censura di violazione di legge è infondata se la decisione di merito si è uniformata ai principi di legittimità sul giudicato esterno e ha accertato in fatto la permanenza delle condizioni già decise, accertamento non efficacemente specificamente censurato.
- Quando il primo motivo è rigettato per la portata preclusiva del giudicato, i motivi ulteriori che presuppongono il riesame del merito della medesima questione possono risultare assorbiti.
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