Cassazione Civile, Ordinanza n. 05987/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Sicilia che aveva confermato l'annullamento di una cartella di pagamento emessa per IRPEF e IVA 2004, sul presupposto che gli avvisi di accertamento prodromici non fossero stati validamente notificati. La società contribuente aveva dedotto, già in primo grado, la nullità della cartella perché non preceduta dalla rituale notificazione degli atti impositivi. L'Amministrazione ha sostenuto che la notificazione degli avvisi fosse stata eseguita correttamente ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, perché la destinataria e il suo legale rappresentante sarebbero risultati irreperibili in modo assoluto, dopo plurimi tentativi di notifica sia postale sia tramite messi comunali; quindi non sarebbe stato necessario seguire il rito dell'art. 140 c.p.c. né inviare la raccomandata informativa. La CTR ha invece ritenuto che l'Ufficio non avesse provato l'irreperibilità assoluta e che, in mancanza di tale presupposto, dovessero osservarsi le formalità dell'art. 140 c.p.c., non rispettate nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretto l'assunto della CTR secondo cui non era stata dimostrata l'irreperibilità assoluta della contribuente, presupposto necessario per utilizzare la notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973. Poiché l'Amministrazione non ha specificamente contestato la ratio decidendi della sentenza impugnata né ha allegato in modo puntuale quali ricerche fossero state svolte e quale fosse l'esito delle relate, la notificazione degli avvisi è stata considerata invalida; di conseguenza è stata confermata l'invalidità derivata della cartella di pagamento. La Corte non ha pronunciato sulle spese perché la società intimata non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge
art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973
la notificazione semplificata è ammessa solo in caso di irreperibilità assoluta del contribuente, cioè quando nel Comune del domicilio fiscale non vi siano più abitazione, ufficio o azienda e le ricerche del notificatore abbiano dato tale esito
richiamato dalla ricorrente nel confronto tra le diverse modalità di notificazione
si applica quando il destinatario è solo temporaneamente irreperibile nel luogo conosciuto di residenza o domicilio; richiede le formalità previste da tale norma, non surrogabili dalla procedura semplificata se non ricorrono i presupposti di irreperibilità assoluta
art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 602 del 1973
menzionato nel ricorso come riferimento alla disciplina della notifica semplificata, ma il testo della decisione valorizza invece l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973
art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
regola la notificazione degli atti impositivi e distingue, secondo la Corte, tra irreperibilità relativa e assoluta del destinatario
artt. 20, comma 3, D.P.R. n. 643 del 1972 e 49, comma 3, D.P.R. n. 634 del 1972
citati nelle massime riportate dalla Corte come norme che rendono applicabile il principio anche ad altri tributi, in particolare IN.V.IM.
Massime di principio
- Prima di ricorrere alla notificazione semplificata prevista per l'irreperibilità assoluta del contribuente, l'ufficiale notificatore deve svolgere ricerche nel Comune del domicilio fiscale idonee a verificare che il destinatario non abbia più abitazione, ufficio o azienda in quel Comune.
- La notificazione ex art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973 è valida solo se dalla relata emerga con chiarezza l'effettivo compimento delle ricerche e il loro esito; in difetto, non può presumersi l'irreperibilità assoluta.
- Se il destinatario è soltanto temporaneamente irreperibile presso un indirizzo conosciuto, si applica la disciplina dell'art. 140 c.p.c. e non la procedura semplificata tributaria.
- In sede di legittimità le censure avverso la sentenza che abbia escluso l'irreperibilità assoluta devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi, indicando puntualmente le risultanze delle relate e le ricerche effettivamente compiute; doglianze generiche sono insufficienti.
- La mancata valida notificazione degli avvisi di accertamento comporta l'invalidità derivata della cartella di pagamento emessa in base ad essi.
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