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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28247/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Gli originari attori avevano chiesto il riconoscimento di una pensione integrativa a carico del Fondo di previdenza degli impiegati e dipendenti delle esattorie, oppure, in alternativa, la restituzione di una somma pari al 75% dei contributi versati al Fondo. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che ai ricorrenti fosse già stata liquidata una pensione calcolata secondo i criteri dell'assicurazione generale obbligatoria, più favorevole in concreto, e che non fosse quindi consentito pretendere una ulteriore prestazione a carico del Fondo, il quale opera come sistema unitario e non come somma di prestazioni scindibili. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla nullità della decisione di primo grado che avrebbe indicato solo due dei cinque ricorrenti; con il secondo motivo hanno denunciato violazione della legge n. 377 del 1958 e del d.m. n. 55 del 2018, sostenendo che il Fondo dovesse riconoscere una prestazione aggiuntiva rispetto alla pensione AGO e che i contributi versati non potessero ritenersi inutilmente acquisiti dall'INPS.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, perché anche se la nullità della sentenza di primo grado fosse stata dichiarata, il giudice d'appello avrebbe comunque dovuto decidere nel merito, come in effetti ha fatto, sostituendo integralmente la propria pronuncia a quella di primo grado. Ha poi respinto il secondo motivo, ritenendo corretta la decisione di merito: il Fondo esattoriale, secondo la disciplina della legge n. 377 del 1958 e la giurisprudenza richiamata, costituisce un sistema previdenziale autonomo e unitario; la prestazione integrativa non può essere richiesta come componente separata e slegata dal trattamento complessivo, né può pretendersi la restituzione dei contributi o l'arricchimento senza causa. Il decreto ministeriale n. 55 del 2018 è stato considerato non applicabile ratione temporis alle pensioni oggetto del giudizio, risalenti al periodo 2001-2006. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    Richiamato come parametro del primo motivo per dedurre la nullità della sentenza; la Corte non ne ravvisa una violazione rilevante perché manca l'interesse alla censura.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Indicati come norme processuali poste a fondamento del primo motivo di ricorso.

  • art. 353 c.p.c.

    Evocato per affermare che la nullità prospettata non rientra nelle ipotesi tassative di rimessione al primo giudice.

  • art. 354 c.p.c.

    Evocato, insieme all'art. 353 c.p.c., per escludere la rimessione al primo giudice in caso di nullità della sentenza di primo grado.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 2, legge 2 aprile 1958, n. 377

    Il Fondo esattoriale ha funzione integrativa del trattamento dovuto dall'assicurazione generale obbligatoria.

  • art. 3, legge 2 aprile 1958, n. 377

    La pensione AGO e l'integrazione del Fondo sono corrisposte unitariamente e costituiscono una sola pensione complessiva.

  • art. 8, legge 2 aprile 1958, n. 377

    Individua l'iscrizione obbligatoria al Fondo Esattorie per determinate categorie di dipendenti.

  • art. 9, legge 2 aprile 1958, n. 377

    Richiamato nel quadro della disciplina dell'iscrizione obbligatoria al Fondo.

  • art. 21, legge 2 aprile 1958, n. 377

    Le prestazioni del Fondo comprendono quanto dovuto dall'AGO e non sono cumulabili con quelle del Fondo.

  • art. 23, legge 2 aprile 1958, n. 377

    Richiamato per i criteri di liquidazione del regime speciale del Fondo.

  • art. 24, comma 4, legge 2 aprile 1958, n. 377

    Prevede che, se la pensione complessiva risulta inferiore a quella AGO, spetta quest'ultima; il caso concreto rientra in tale previsione.

  • art. 1, comma 9-bis, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    Ha demandato a un decreto ministeriale la definizione delle modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo a decorrere dal 1º luglio 2017.

  • L. 1° dicembre 2016, n. 225

    Legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata per il medesimo assetto normativo.

  • decreto ministeriale 8 maggio 2018, n. 55

    Considerato innovativo e applicabile solo dal momento della sua entrata in vigore, non alle prestazioni pensionistiche anteriori oggetto del giudizio.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335

    Richiamata quale legge di principi e criteri direttivi cui si conforma la nuova disciplina delle risorse del Fondo.

  • art. 2041 c.c.

    Esclusa la possibilità di invocare l'arricchimento senza causa per ottenere la restituzione dei contributi versati al Fondo.

  • art. 2041 cod. civ.

    Invocato e negato come fondamento della pretesa restitutoria dei contributi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato implicitamente dal principio dell'onere della prova, ma non come ratio autonoma della decisione.

  • art. 15%

    rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%

    Usato per la liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di interesse il motivo di ricorso avverso la sentenza d'appello che lamenti l'omessa dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado quando, anche in caso di accoglimento, il giudice d'appello avrebbe comunque dovuto decidere nel merito e lo abbia effettivamente fatto, sostituendo integralmente la propria pronuncia a quella impugnata.
  • Nel sistema del Fondo di previdenza degli esattoriali, la prestazione pensionistica ha natura unitaria e complessiva: la componente integrativa non è autonomamente esigibile come prestazione separata dal trattamento complessivo, né può essere scissa dal regime cui appartiene.
  • Il Fondo Esattorie opera come sistema previdenziale autonomo e autosufficiente, nel quale le prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, durante il periodo di iscrizione, non sono cumulabili con quelle del Fondo se non nei limiti previsti dalla disciplina speciale.
  • L'impossibilità di utilizzare integralmente i contributi versati a una gestione previdenziale non comporta, di per sé, un diritto alla restituzione dei contributi né integra un arricchimento senza causa, in presenza di un sistema solidaristico e di una disciplina legale che attribuisce quei versamenti a finalità previdenziali.
  • Le sopravvenienze normative che ridisegnano l'utilizzo delle risorse di una gestione previdenziale non si applicano retroattivamente alle prestazioni già maturate o liquidate in periodi anteriori, salvo espressa previsione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causa

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