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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32955/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società ricorrente aveva condotto in locazione, dal 31 ottobre 2009, una porzione di un immobile sito in Cava de' Tirreni, immobile che era oggetto di un contratto di leasing tra la concedente finanziaria e un'utilizzatrice. A seguito dell'accertata risoluzione del leasing per inadempimento dell'utilizzatrice, il Tribunale di Milano aveva emesso un'ordinanza di rilascio resa esecutiva il 14 luglio 2011 nei confronti della subconduttrice. La società ricorrente aveva quindi proposto opposizione all'esecuzione per rilascio sostenendo che il proprio titolo di occupazione fosse autonomo e distinto dal leasing, poiché fondato su un contratto di locazione anteriore all'ordinanza di rilascio. Il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, denunciava un vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., assumendo che la sentenza d'appello fosse manifestamente contraddittoria perché non avrebbe considerato che l'opposizione si fondava su un titolo autonomo rispetto al leasing risolto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non sussistesse alcun vizio di motivazione, perché la sentenza impugnata era sorretta da una motivazione sufficientemente intelligibile e comunque al di sopra del minimo costituzionale, sicché non era configurabile una motivazione apparente. Ha inoltre confermato il principio secondo cui il provvedimento emesso nei confronti del conduttore del rapporto principale, per qualsiasi causa di cessazione del rapporto, spiega efficacia di titolo esecutivo anche nei confronti del subconduttore, pur non partecipante al giudizio e non menzionato nel titolo, in base alla natura derivata della subconduzione e all'art. 1595, comma 3, c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione è configurabile solo nei limiti attualmente consentiti dal controllo di legittimità, non essendo sufficiente una mera critica alla ricostruzione dei fatti se la motivazione della sentenza è comunque comprensibile e non apparente.

  • art. 1595, comma 3, c.c.

    La cessazione del rapporto principale di locazione o leasing può riflettersi sul subconduttore; il provvedimento reso contro il conduttore principale costituisce titolo esecutivo anche contro il subconduttore, perché la subconduzione ha natura derivata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamata solo per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione non sussiste quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logicamente percepibile e non meramente apparente; il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del merito sotto la veste del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.
  • La motivazione è apparente solo quando le argomentazioni del giudice siano obiettivamente inidonee a rendere conoscibile il percorso argomentativo seguito per decidere.
  • Il provvedimento ottenuto contro il conduttore del rapporto principale, per qualsiasi causa di cessazione della locazione, è titolo esecutivo anche nei confronti del subconduttore, benché questi non abbia partecipato al giudizio o non sia nominato nel titolo, poiché la sorte della sublocazione dipende dal rapporto principale.
  • In presenza di un rapporto di sublocazione, il subconduttore non può opporre come ostacolo all'esecuzione l'estraneità formale al giudizio definito contro il conduttore principale, se la pretesa esecutiva deriva dalla cessazione del rapporto principale e dal carattere derivato della sua posizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSfratto per morositàLocazione commerciale
RamiProcesso civileLocazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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