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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16316/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava la violazione dell'art. 521 c.p.p.: l'imputato era stato imputato per la violazione dell'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 (contravvenzione relativa agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale), ma il Tribunale di Udine e la Corte d'appello lo avevano condannato per la fattispecie più grave prevista dal comma 2 dello stesso art. 75 (delitto, configurato quando alla sorveglianza speciale è aggiunto l'obbligo o il divieto di soggiorno). Il ricorrente sosteneva che, trattandosi di giudizio abbreviato cd. incondizionato, la modifica della qualificazione non fosse ammissibile se non previa integrazione probatoria, e che la diversa qualificazione non fosse prevedibile dalla contestazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado. Ha ritenuto che la riqualificazione del fatto operata in sede decisoria non fosse prevedibile: nei capi di imputazione era espressamente contestato il comma 1 dell'art. 75 e non risultava nei fatti né nel provvedimento di prevenzione l'esistenza dell'obbligo o del divieto di soggiorno necessari per configurare il comma 2. Pertanto è stata dichiarata la violazione dell'art. 521 c.p.p. e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Udine per il nuovo svolgimento del giudizio abbreviato. La Corte ha altresì verificato che non è maturata la prescrizione per i reati contestati (termine ultimo indicato: 18 marzo 2025).

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Stabilisce il principio di correlazione fra contestazione e sentenza: il giudice può riqualificare solo se dal capo di imputazione emergono gli elementi costitutivi della diversa fattispecie o se essa è prevedibile dall'imputato. La Corte ha ritenuto violato tale principio perché la sentenza ha attribuito all'imputato elementi fattuali non indicati nella contestazione.

  • art. 75 d.lgs. n. 159/2011

    La norma prevede due fattispecie distinte: comma 1 (contravvenzione) riguarda inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale; comma 2 (delitto) riguarda la inosservanza quando è previsto obbligo o divieto di soggiorno. La Corte ha valutato che la condotta ascritta in sentenza (comma 2) non risultava prevedibile dalla contestazione al comma 1.

  • art. 6 CEDU

    Richiama il diritto dell'imputato a essere informato della natura e dei motivi dell'accusa e ad avere adeguate possibilità di difesa. La Corte ha ritenuto che la riqualificazione non preventiva abbia pregiudicato questo diritto qualora non fosse stata prevedibile.

  • art. 111 Cost.

    Garantisce il diritto dell'imputato di essere informato dell'accusa; usato per rafforzare la tutela del diritto di difesa e la correlazione fra imputazione e decisione.

  • legge n. 103/2017 (cd. legge Orlando)

    art. 1, comma 11, lett. b)

    Ha introdotto una sospensione della prescrizione (un anno e sei mesi) applicabile ai reati commessi dopo il 3 agosto 2017; la Corte l'ha applicata nel calcolo del termine prescrizionale rilevando che la prescrizione non era maturata.

  • art. 161-bis cod. pen. e legge n. 134/2021 (cd. legge Cartabia)

    Richiamati incidentalmente per spiegare la non applicabilità del diverso regime temporale introdotto successivamente, con conseguente determinazione del termine di prescrizione nel caso concreto.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    tra cui Sez. 2, n. 38821 del 25/06/2019 (Utile); Sez. 2, n. 1625 del 12/12/2012 (Mereu); SSUU n. 5788 del 2020

    La giurisprudenza distingue i casi in cui è ammessa la riqualificazione anche nel giudizio abbreviato incondizionato, purché la nuova qualificazione sia prevedibile dall'imputato; la Corte ha applicato questo orientamento escludendo la prevedibilità nella specie.

Massime di principio

  • La riqualificazione della fattispecie da parte del giudice è ammessa solo se il capo di imputazione contiene, direttamente o per via induttiva, tutti gli elementi costitutivi della diversa fattispecie oppure se la nuova qualificazione era concretamente prevedibile dall'imputato.
  • Nel giudizio abbreviato "incondizionato" la possibilità di riqualificare opera ancora, ma con maggiore attenzione alla prevedibilità: la cristallizzazione degli atti e la limitazione delle prove rendono essenziale che la difesa non subisca la sorpresa di una nuova qualificazione che comporti conseguenze più gravi.
  • La violazione dell'art. 521 c.p.p. si concretizza quando la sentenza attribuisce all'imputato elementi fattuali non contestati, incidendo sul diritto di difesa e sull'obbligo di informazione dell'accusa (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU).
  • Per evitare impugnazioni, l'atto di accusa deve indicare con chiarezza le prescrizioni e i contenuti del provvedimento di prevenzione richiamato (es. obbligo o divieto di soggiorno), quando tali elementi siano rilevanti per la qualificazione del reato.
  • Se la Corte annulla per violazione di correlazione fra imputazione e sentenza, gli atti possono essere rimessi al giudice di merito per nuovo giudizio; la prescrizione va sempre verificata alla luce delle norme temporali applicabili e delle modifiche normative intervenute.

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