Cassazione Penale, Sentenza n. 16316/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione dell'art. 521 c.p.p.: l'imputato era stato imputato per la violazione dell'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 (contravvenzione relativa agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale), ma il Tribunale di Udine e la Corte d'appello lo avevano condannato per la fattispecie più grave prevista dal comma 2 dello stesso art. 75 (delitto, configurato quando alla sorveglianza speciale è aggiunto l'obbligo o il divieto di soggiorno). Il ricorrente sosteneva che, trattandosi di giudizio abbreviato cd. incondizionato, la modifica della qualificazione non fosse ammissibile se non previa integrazione probatoria, e che la diversa qualificazione non fosse prevedibile dalla contestazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado. Ha ritenuto che la riqualificazione del fatto operata in sede decisoria non fosse prevedibile: nei capi di imputazione era espressamente contestato il comma 1 dell'art. 75 e non risultava nei fatti né nel provvedimento di prevenzione l'esistenza dell'obbligo o del divieto di soggiorno necessari per configurare il comma 2. Pertanto è stata dichiarata la violazione dell'art. 521 c.p.p. e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Udine per il nuovo svolgimento del giudizio abbreviato. La Corte ha altresì verificato che non è maturata la prescrizione per i reati contestati (termine ultimo indicato: 18 marzo 2025).
Norme richiamate
Stabilisce il principio di correlazione fra contestazione e sentenza: il giudice può riqualificare solo se dal capo di imputazione emergono gli elementi costitutivi della diversa fattispecie o se essa è prevedibile dall'imputato. La Corte ha ritenuto violato tale principio perché la sentenza ha attribuito all'imputato elementi fattuali non indicati nella contestazione.
La norma prevede due fattispecie distinte: comma 1 (contravvenzione) riguarda inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale; comma 2 (delitto) riguarda la inosservanza quando è previsto obbligo o divieto di soggiorno. La Corte ha valutato che la condotta ascritta in sentenza (comma 2) non risultava prevedibile dalla contestazione al comma 1.
art. 6 CEDU
Richiama il diritto dell'imputato a essere informato della natura e dei motivi dell'accusa e ad avere adeguate possibilità di difesa. La Corte ha ritenuto che la riqualificazione non preventiva abbia pregiudicato questo diritto qualora non fosse stata prevedibile.
art. 111 Cost.
Garantisce il diritto dell'imputato di essere informato dell'accusa; usato per rafforzare la tutela del diritto di difesa e la correlazione fra imputazione e decisione.
legge n. 103/2017 (cd. legge Orlando)
art. 1, comma 11, lett. b)
Ha introdotto una sospensione della prescrizione (un anno e sei mesi) applicabile ai reati commessi dopo il 3 agosto 2017; la Corte l'ha applicata nel calcolo del termine prescrizionale rilevando che la prescrizione non era maturata.
art. 161-bis cod. pen. e legge n. 134/2021 (cd. legge Cartabia)
Richiamati incidentalmente per spiegare la non applicabilità del diverso regime temporale introdotto successivamente, con conseguente determinazione del termine di prescrizione nel caso concreto.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
tra cui Sez. 2, n. 38821 del 25/06/2019 (Utile); Sez. 2, n. 1625 del 12/12/2012 (Mereu); SSUU n. 5788 del 2020
La giurisprudenza distingue i casi in cui è ammessa la riqualificazione anche nel giudizio abbreviato incondizionato, purché la nuova qualificazione sia prevedibile dall'imputato; la Corte ha applicato questo orientamento escludendo la prevedibilità nella specie.
Massime di principio
- La riqualificazione della fattispecie da parte del giudice è ammessa solo se il capo di imputazione contiene, direttamente o per via induttiva, tutti gli elementi costitutivi della diversa fattispecie oppure se la nuova qualificazione era concretamente prevedibile dall'imputato.
- Nel giudizio abbreviato "incondizionato" la possibilità di riqualificare opera ancora, ma con maggiore attenzione alla prevedibilità: la cristallizzazione degli atti e la limitazione delle prove rendono essenziale che la difesa non subisca la sorpresa di una nuova qualificazione che comporti conseguenze più gravi.
- La violazione dell'art. 521 c.p.p. si concretizza quando la sentenza attribuisce all'imputato elementi fattuali non contestati, incidendo sul diritto di difesa e sull'obbligo di informazione dell'accusa (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU).
- Per evitare impugnazioni, l'atto di accusa deve indicare con chiarezza le prescrizioni e i contenuti del provvedimento di prevenzione richiamato (es. obbligo o divieto di soggiorno), quando tali elementi siano rilevanti per la qualificazione del reato.
- Se la Corte annulla per violazione di correlazione fra imputazione e sentenza, gli atti possono essere rimessi al giudice di merito per nuovo giudizio; la prescrizione va sempre verificata alla luce delle norme temporali applicabili e delle modifiche normative intervenute.
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